Con Provvedimento 7 agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per l’istanza di regolarizzazione dei redditi derivanti dal possesso di cripto-attività realizzati entro il 31 dicembre 2021, unitamente alle relative istruzioni per la presentazione.
Possono accedere alla regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici, che hanno omesso la dichiarazione dei suddetti redditi realizzati nei periodi d’imposta fino al 2021. La procedura di regolarizzazione prevede il pagamento:
Q di una sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale pari allo 0,5% del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno;
Q di una imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle cripto-attività, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.
Il modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività, va inviato esclusivamente via PEC, entro il 30 novembre, con allegato:
Q la ricevuta del versamento F24 da effettuare in un unica soluzione;
Q la relazione di accompagnamento con la documentazione relativa alla provenienza delle somme investite.
Con apposita risoluzione saranno istituiti i codici tributo per i versamenti, che non possono essere effettuati in compensazione.
L’art. 1 co. 126 della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha, di fatto, ridefinito la normativa fiscale che riguarda le valute virtuali detenute da soggetti fiscalmente residenti in Italia. La norma fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate“. A tali fini, per cripto-attività si intende “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga“. In linea generale, possiamo dire che i profili fiscali da analizzare per le cripto-attività riguardano tre fattispecie:
- La normativa legate alle imposte dirette, per la dichiarazione dei proventi (plusvalenze) derivanti dalla cessione di valuta virtuale;
- La normativa legata al monitoraggio fiscale delle valute virtuali, nel quadro RW;
- La normativa ai fini Iva che riguarda gli operatori economici che scambiano criptovalute.
Ai sensi dell’art. 5 comma 2 D.Lgs. 461/97 le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere sono soggette a imposta sostitutiva del 26%. L’imposta sostitutiva deve essere liquidata dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi e, precisamente, nel quadro RT del modello Redditi Persone Fisiche (cd. “Regime Dichiarativo“). Questa modalità di dichiarazione e tassazione della plusvalenza da parte del contribuente si rende necessaria, al posto del regime del risparmio amministrato, che sovente trova applicazione per i redditi diversi di natura finanziaria, per la mancanza di un intermediario residente.
Per questo motivo è lo stesso contribuente che deve adempiere, autonomamente, ai propri obblighi fiscali direttamente in sede di dichiarazione dei redditi annuale, presentando il modello Redditi Persone Fisiche. Diversamente, in caso di opzione per il regime del risparmio amministrato le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere concorrono a determinare il risultato di gestione fiscalmente rilevante. Questo, senza necessità per l’investitore di indicare tali redditi in dichiarazione.
Ai sensi dell’art. 4, co. 1 del D.L. n. 167/90, disciplina legata al monitoraggio fiscale, le persone fisiche che detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono obbligate a dichiarane il possesso. Tale adempimento si esplica attraverso la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.