Approfondimento sulla voluntary disclosure

La collaborazione volontaria (c.d.voluntary disclosure) è per il nostro ordinamento una novità assoluta. E’ stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 15 dicembre 2014, n.186. L’emersione dei capitali costituiti o detenuti illecitamente all’estero acquista una più precisa disciplina normativa. In questa sede esaminiamo alcuni aspetti della collaborazione volontaria per i soggetti che non hanno indicato nel modulo RW investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria. Per le violazioni degli obblighi di compilazione del modulo RW commesse fino al 30 settembre 2014, ci si può avvalere della procedura di collaborazione volontaria per far emergere le attività finanziarie e patrimoniali costituite e detenute all’estero, definendo le sanzioni per le violazioni relative al modulo RW e per permettere l’amministrazione finanziaria in condizione di notificare un invito al contraddittorio per eventuali altre violazioni tributarie. Interessati alla procedura sono coloro che hanno violato gli obblighi di dichiarazione sul modello RW. Si tratta delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle società semplici residenti in Italia. La collaborazione volontaria consiste nell’indicare spontaneamente all’Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari all’Amministrazione finanziaria per determinare gli imponibili evasi e contestare le violazioni commesse. La collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015. L’accesso alla procedura non è ammesso se la richiesta  è presentata dopo aver avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazioni di norme tributarie. Attraverso la collaborazione volontaria necessariamente s’innesca l’esame della posizione del contribuente da parte del Fisco dopo aver fornito all’Agenzia delle entrate tutti i documenti e le informazioni idonei a consentirle l’emissione dell’invito al contraddittorio o dell’atto di contestazione delle violazioni. Non ci sono alternative convenienti rispetto all’adesione di tali atti, Non è possibile instaurare un contenzioso con  l’Agenzia per gli imponibili e le imposte contestate in quanto  i documenti sono stati trasmessi volontariamente dal contribuente il quale potrebbe contestare solo eventuali errori di calcolo o diverse interpretazioni sulla natura dei redditi o sulla modalità di calcolo delle imposte. E’ auspicabile che i funzionari dell’Agenzia siano promotori di un contraddittorio precedente alla notifica dell’invito per  chiarire alcune lacune sulla documentazione presentata dal contribuente. Al fine di avvalersi della procedura il contribuente deve provvedere a indicare spontaneamente all’Amministrazione finanziaria mediante la presentazione di un’apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti e detenuti all’estero, fornendo i relativi documenti, fornendo le informazioni necessarie per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli. Le informazioni e i documenti devono riguardare tutti i periodi d’imposta per i quali alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento delle imposte e o la contestazione della violazione degli obblighi del modulo RW. E’ necessario che l’interessato dee rilasciare al professionista che lo assiste nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l’espletamento dell’incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono corrispondenti al vero, compresi anche informazioni e documenti relativi ai redditi non dichiarati che sono serviti per la realizzazione di attività finanziarie e acquisizione di investimenti all’estero. Il soggetto che nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria esibisce documenti o atti falsi, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Il contribuente deve versare le somme dovute in un’unica soluzione ovvero essere ripartite, su richiesta dell’autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. La convenienza ad aderire alla nuova procedura di collaborazione volontaria si gioca interamente sul piano delle sanzioni applicabili, in quanto nessun sconto è accordato sulle imposte evase. I vantaggi più significativi della procedura si riscontrano sul piano penale, dove è espressamente accordata la non punibilità, limitatamente agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria. Sul piano delle sanzioni amministrative, invece i vantaggi si mostrano assai più contenuti. Per queste ultime, sono previste due sole ipotesi con riferimento alle violazioni per la compilazione del quadro RW ed una con riguardo alle sanzioni per la violazione relative alle imposte.

Approfondimento sulla voluntary disclosure ultima modifica: 2015-02-20T12:33:10+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo