Applicazione del regime forfettario degli ETS

Nella circolare n.1 del 19 febbraio, relativa alla disposizioni fiscali del Codice del Terzo settore, l’Agenzia delle Entrate dedica soltanto un breve paragrafo all’esame della disciplina degli Enti del Terzo settore. Particolarmente attese erano le precisazioni che riguardano l’applicazione del regime forfettario per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. A differenza di quanto contenuto inizialmente nella bozza della circolare, viene chiarito che tale regime trova applicazione indipendentemente dalla natura fiscale dell’ente, commerciale o non commerciale.

Per il primo anno di applicazione (2026) l’ente potrà optare per tale regime anche qualora ritenga di non superare nel medesimo anno il plafond di 85 mila euro. Un limite che deve riferirsi ai ricavi commerciali ai fini delle imposte dirette e non al volume d’affari Iva.

Con riferimento agli adempimenti Iva, viene chiarito inoltre che organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che optano per l’applicazione del regime forfettario sono esonerate dall’obbligo di emissione della fattura, salvo il caso in cui risultino debitrici d’imposta. Resta ferma la possibilità di emissione della fattura elettronica su richiesta del committente e in tal caso il documento dovrà riportare il codice natura N2.2 

Applicazione del regime forfettario degli ETS ultima modifica: 2026-02-28T06:21:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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