Eliminato il blocco che impediva l’inserimento dell’aliquota del 21% alla pertinenza nella locazione breve. La questione era nata con l’aumento dell’aliquota della cedolare secca al 26% per le locazioni brevi, unita alla possibilità di applicare l’aliquota ordinaria del 21% a una sola unità immobiliare data in affitto breve, individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Ci si era chiesti, infatti, se la pertinenza dell’abitazione data in locazione breve potesse godere anch’essa dell’aliquota del 21% scelta per il bene principale, oppure dovesse essere conteggiata come seconda unità immobiliare e scontare il 26%.
Nelle istruzioni del quadro RB del modello Redditi PF, la pertinenza e l’abitazione sono indicati in righi separati così come specificato dalle istruzioni:
- il canone di locazione (da indicare in colonna 6 “Canone di locazione”) deve essere imputato per il suo intero ammontare all’abitazione, con indicazione, in colonna 2 “Utilizzo” del codice 3 (che riguarda gli immobili locati in regime di libero mercato, comprese le locazioni brevi) o del codice 11 (che riguarda gli immobili in parte utilizzati come abitazione principale e in parte concessi in locazione a libero mercato);
- nel rigo destinato alla pertinenza, la colonna 6 “Canone di locazione” non deve essere valorizzata e in colonna 2 ” Utilizzo” si indica il codice 9 (ovvero il codice che le istruzioni riservano all’immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con gli altri codici).
Questo procedimento consente, quindi, in caso di locazione breve, di applicare l’aliquota del 21% all’intero canone previsto per la locazione dell’unità abitativa scelta dal contribuente per applicare il 21%, anche se locata unitamente alla pertinenza. Per le ulteriori unità immobiliari date in locazione breve (con o senza pertinenze), poi, la tassa piatta dovrà essere applicata con l’aliquota del 26% (codice 3 in casella 11 “Cedolare secca”).
Le istruzioni appena illustrate riguardano le locazioni brevi; per le locazioni “non brevi” di fabbricati e pertinenze restano valide le vecchie indicazioni. Ove il contratto di locazione contempli anche pertinenze (box auto, cantine, ecc:) dotate di rendita catastale autonoma, l’immobile principale e la pertinenza devono essere dichiarati utilizzando un rigo per ognuno di essi: in colonna 6 (“Canone di locazione”) per ciascuna unità immobiliare occorre indicare la quota del canone ad essa relativa. Per tale calcolo, le istruzioni ai modelli suggeriscono di applicare la seguente formula: quota proporzionale del canone= (Canone totale x singola rendita) : totale delle rendite. Ove si sia espressa l’opzione per la cedolare secca, in tal caso, in colonna 11 “Cedolare secca” è possibile indicare il codice 1 che riguarda i contratti di locazione “non breve” a cui corrisponde l’aliquota del 21% o quella del 10% (applicabile solo ove si tratti di contratti a canone concordato) contraddistinti dal codice 8 in colonna 2 “Utilizzo”).