Ai sensi dell’art.36 del DLgs.231/2007, i professionisti sono tenuti a registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinchè possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti possono, alternativamente, istituire un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici o utilizzare un registro cartaceo, il cosiddetto registro della clientela. Per le prestazioni professionali consistenti nella tenuta della contabilità, di paghe e contributi, nella revisione legale e nell’esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza, è oggetto di registrazione solo il conferimento dell’incarico e non anche i singoli movimenti contabili. Nell’ipotesi di registro cartaceo, la GdF accerta che lo stesso: sia numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l’indicazione alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l’apposizione delle firme delle suddette persone; sia tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni; non sia a fogli mobili e/o ad anelli.
Antiriciclaggio:adempimenti per i professionisti
Antiriciclaggio:adempimenti per i professionisti ultima modifica: 2013-08-04T18:40:11+02:00 da