Fino ad ora l’art.23 del Testo Unico Iva 633/72 prevedeva l’obbligo di registrare le fatture emesse entro 15 giorni dalla loro emissione facendo concorrere l’imposta alla liquidazione del periodo in cui l’operazione veniva posta in essere. Situazione diversa era rappresentata dalla registrazione delle fatture differite che invece dovevano essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.
Il collegato fiscale e’ invece intervenuto modificando l’art.23 del Testo Unico Iva e prevedendo una registrazione piu’uniforme per tutte le fatture emesse siano esse:
- immediate in senso stretto
- emesse entro 10 giorni
- differite
In tutti i casi la registrazione deve avvenire, nell’ordine della loro numerazione, entro il 15^giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni stesse.
L’unica eccezione prevista e conservata dalla nuova disciplina riguarda le operazioni di cui all’art.21 DPR. 633/72 comma 4 lett.b) che si occupa delle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente: nel caso specifico la fattura puo’ essere emessa entro il mese successivo a quello dell consegna o spedizione dei beni. Per tali fatture la registrazione potra’ quindi essere fatta entro il 15^ giorno del mese successivo al mese di emissione e con riferimento al medesimo mese in cui vengono emesse, consentendo di fatto uni slittamento dell’imposta.