Dall’Irpef lorda si detrae il 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro.
Un importante chiarimento è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.22191 riguardante la detraibilità degli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari accesi per l’acquisto dell’abitazione principale.
Le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della proprietà di un immobile destinato all’abitazione si estendono anche agli atti traslativi aventi ad oggetto non solo la nuda proprietà, ma anche l’usufrutto, l’uso e l’abitazione. In tema d’imposta di registro si estende l’applicazione dell’aliquota agevolata agli atti traslativi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiare, dimorano abitualmente.
L’usufruttuario che ha acceso il mutuo ipotecario può beneficiare della detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi. Rimane fermo che per fruire del beneficio fiscale l’intestatario del mutuo debba coincidere con il possessore dell’unità immobiliare acquistata a titolo di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, uso e abitazione).