Anche le Pensioni Svizzere nella Voluntary Disclosure

Anche le Pensioni Svizzere nella Voluntary Disclosure

In numerose pratiche di collaborazione volontaria si pone il caso di persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, già lavoratori in Svizzera, che risultano titolari di rendite (Pensioni Svizzere) del tipo Pensioni AVS o LPP e che hanno ricevuto l’accredito delle stesse su conti svizzeri senza canalizzarne l’incasso in Italia.

Secondo quanto previsto dall’art. 76 della L. 413/91, le rendite corrisposte in Italia da parte dell’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (Pensioni AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5% da parte degli istituti italiani, quali sostituti d’imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia.
Tali rendite, conseguite da residenti in Italia, non concorrono quindi alla formazione del reddito imponibile, come chiarito dalle istruzioni al modello UNICO 2015 PF.

In proposito, la C.M. 8 giugno 1993 n. 6 ha chiarito che l’applicazione di tale norma è di portata generale e che, pertanto, devono essere assoggettate ad una ritenuta alla fonte all’atto della corresponsione anche le rendite (pensioni) AVS corrisposte a percettori di nazionalità svizzera, se residenti in Italia.

Tanto premesso, ogniqualvolta l’accredito dell’ AVS svizzera non venga canalizzato in Italia, si possono porre dubbi sul trattamento fiscale da applicare alle rendite incassate.
In merito, la circ. Agenzia delle Entrate 11 agosto 2015 n. 30 (§ 1.1) ha chiarito che, al fine di evitare un’ingiustificata disparità di trattamento connessa alle sole modalità di incasso della rendita, quando tali pensioni siano accreditate su conti elvetici senza l’intervento di un intermediario finanziario residente, l’imponibile debba essere comunque assoggettato ad un’imposizione sostitutiva del 5%.
Pertanto, qualora un soggetto non avesse riscosso tali rendite attraverso una banca residente in Italia, egli potrebbe avvalersi della procedura di voluntary disclosure per regolarizzare tali redditi, distintamente per periodo d’imposta, indicandoli nella sezione V colonne 7 e 8 della richiesta di accesso alla procedura stessa.

Sempre l’Amministrazione finanziaria consiglia poi di indicare le rendite o pensioni AVS all’interno del modello UNICO 2015, utilizzando la sezione V del quadro RM, riportando la causale residuale “I” e indicando il codice della Svizzera (071), la somma imponibile, l’aliquota del 5% e l’imposta dovuta. Per il versamento con il modello F24 può essere utilizzato il codice tributo 1242.

Anche le Pensioni Svizzere nella Voluntary Disclosure ultima modifica: 2015-10-20T14:37:10+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo