Ammissione dei soci alle cooperative

L’ammissione dei soci in una societa’ cooperativa e’ fondata sul postulato della “porta aperta” cio’ significa che l’ammissione in qualita’ di socio e’ammessa a chiunque abbia i requisiti richiesti. Il numero dei soci e’ potenzialmente illimitato pero’ non potra’ mai essere inferiore a 3 nelle cooperative composte da sole persone fisiche, a 9 in generale e a 50 per le cooperative di consumo. 

L’atto costitutivo, ai sensi dell’articolo 2577 deve stabilire i requisiti necessari per l’ammissione di nuovi soci. E’comunque preclusa la possibilita’ di essere ammessi come soci a quei soggetti che esercitano in proprio imprese in potenziale concorrenza con quella della cooperativa. 

In qualsiasi momento successivo alla costituzione della cooperativa, l’ammissione in qualita’ di socio e’ subordinata:

  • alla presentazione al CdA, da parte del soggetto interessato, della domanda di ammissione, contenente la dichiarazione di conoscenza e accettazione dello statuto sociale e degli eventuali regolamenti della cooperativa. 
  • alla delibera, da parte del CdA, di accettazione della domanda, in seguito alla verifica dell’esistenza dei requisiti soggettivi richiesti per essere socio.
  • all’annotazione (a cura degli amministratori) nel libro soci della delibera di ammissione e della quota di capitale sottoscritto e versato da parte del socio. 
  • al pagamento del sovrapprezzo eventualmente stabilito dall’assemblea su proposta degli amministratori o da loro determinato, qualora lo statuto lo consenta. 

Il socio cooperatore puo’ recedere dalla cooperativa in tutti i casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo.  Non e’ consentito pero’il recesso parziale.

Ecco quali sono le varie figure piu’ comuni di socio presenti in una cooperativa: 

  • Socio cooperatore : s’individua in tal modo genericamente, il socio che si e’iscritto in cooperativa per partecipare allo scambio mutualistico individuato dallo statuto sociale. 
  • Socio sovventore:  socio sui generis, il cui ruolo si concretizza esclusivamente con l’apporto di capitale a fronte di una remunerazione dello stesso. Il socio sovventore puo’ essere eletto amministratore, ma la maggioranza del CdA deve essere composta da soci cooperatori.
  • Socio finanziatore: a differenza del socio sovventore non e’previsto alcun adempimento da parte della cooperativa, ne’ alcun vincolo sull’utilizzo dei finanziamenti raccolti. Anche il socio finanziatore puo’ essere eletto amministratore e ha diritto di voto.
  • Socio lavoratore: una particolare menzione merita la figura del socio lavoratore. Le regole relative al lavoro dei soci vengono definite da un regolamento interno, che le cooperative hanno l’obbligo di redigere. In assenza del suddetto regolamento, i soci lavoratori delle cooperative non potranno essere inquadrati con un rapporto diverso da quello subordinato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammissione dei soci alle cooperative ultima modifica: 2019-10-11T06:08:08+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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