A partire dal 1^gennaio 2020 ci sara’ l’estensione dell’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per la generalita’ dei commercianti al minuto anche qualora abbiano realizzato, nel 2018, un volume d’affari inferiore o pari a 400.000 euro.
I nuovi obblighi non impongono ai soggetti passivi di dotarsi di un Registratore Telematico essendo possibile:
- documentare le operazioni con emissione della fattura.
Adottando questo adempimento non e’ obbligatorio il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale. I nuovi termini di emissione delle fatture (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione) di fatto comportano che, nonostante l’operazione si consideri effettuata ai fini Iva, a cio’ non corrisponde sempre l’emissione immediata di un documento. L’esempio e’ la prestazione, eseguita presso il domicilio del cliente, da parte dall’idraulico che incassa il corrispettivo, senza che vi sia la necessita’ di documentare immediatamente il proprio servizio, potendo emettere la fattura in formato elettronico entro 12 giorni dall’avvenuto incasso, con il rilascio al cliente di una quietanza ex art.1199 c.c., priva di rilevanza fiscale, mediante la quale il prestatore del servizio attesta di aver percepito il compenso.
Il secondo modo per documentare i corrispettivi incassati senza l’utilizzo del Registratore Telematico e’:
- avvalersi della procedura web gratuita dell’Agenzia delle Entrate con emissione del c.d. documento commerciale mediante la procedura web.
Attraverso tale modalita’ il cliente riceverebbe al momento del pagamento del corrispettivo il documento commerciale che verrebbe emesso dalla stessa procedura al compimento dell’operazione per poi essere memorizzato e successivamente trasmesso all’Agenzia delle Entrate insieme a tutti i corrispettivi riscossi e memorizzati effettuati durante il giorno. La trasmissione telematica potra’ avvenire a fine giornata o entro 12 giorni dall’esecuzione delle operazioni giornaliere.