Non può accedere al concordato minore il piccolo imprenditore individuale che abbia cessato l’attività con cancellazione dal Registro imprese. Lo ha stabilito il Tribunale di Bari con un decreto del 15 febbraio 2024, dando una prima applicazione a un indirizzo della presidenza della Cassazione sui presupposti di ammissibilità dell’istituto oggi disciplinato dall’articolo 74 del Codice della crisi e dell’insolvenza.
Questa norma prevede che professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale – esclusi solo i consumatori – possano formulare ai creditori una proposta di concordato minore per ridurre il debito, stabilendo nuovi tempi e modalità di pagamento in base a un piano e al fine di ottenere l’esdebitazione.
Il combinato disposto degli articoli 2495 del Codice civile e 10 della legge fallimentare impedisce al liquidatore della società cancellata dal Registro imprese, di cui, entro l’anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere, stante la finalità non solo liquidatoria, ma volta alla risoluzione della crisi d’impresa di quella procedura, il concordato preventivo, con conseguente inammissibilità della domanda presentata.
Poiché la cancellazione dal Registro imprese si applica anche alle imprese individuali, con procedimento che può essere attivato anche d’ufficio in caso di decesso o irreperibilità dell’imprenditore o di mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, alla norma di cui all’articolo 33 del Codice della crisi non può attribuirsi natura innovativa, perché espressamente estende al concordato minore un indirizzo applicativo formatosi nel vigore delle disposizioni della legge fallimentare.
Poiché la cancellazione dal Registro imprese si applica anche alle imprese individuali, con procedimento che può essere attivato anche d’ufficio in caso di decesso o irreperibilità dell’imprenditore o di mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, alla norma di cui all’articolo 33 del Codice della crisi non può attribuirsi natura innovativa, perché espressamente estende al concordato minore un indirizzo applicativo formatosi nel vigore delle disposizioni della legge fallimentare.
Potranno comunque avvalersi del beneficio dell’esdebitazione, che, in base all’articolo 282 dello stesso Codice, diviene un vero e proprio diritto decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione controllata.