Agevolazioni sugli ammortamenti per imprese e lavoratori autonomi

Come annunciato da più parti, l’art. 8 del Ddl. di stabilità 2016 introduce un’agevolazione che interviene sulla disciplina fiscale degli ammortamenti effettuati tanto dai soggetti titolari di reddito d’impresa, quanto di lavoro autonomo.

Un primo elemento che emerge dalla lettura della norma riguarda la sua natura temporanea, posto che l’agevolazione riguarda solo gli investimenti in beni materiali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

Nonostante la norma non lo preveda espressamente, è da ritenere che al fine di individuare l’esatto momento in cui l’investimento si considera realizzato – e, quindi, se lo stesso rientri o meno nel periodo agevolato – si debba fare riferimento ai criteri generali del TUIR.
Pertanto le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione (ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o  costitutivo  della  proprietà  o  di altro diritto reale).
Analogo principio vale per gli investimenti in beni strumentali da parte dell’artista o del professionista, posto che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, i beni strumentali in genere non rilevano secondo il principio di cassa (circ. n. 90/2001, § 7.2).

Quanto all’ambito oggettivo, sono agevolati i beni materiali strumentali nuovi.
Sono, quindi, esclusi gli investimenti in beni immateriali e in beni “usati” (vale a dire i beni a qualunque titolo utilizzati).
Secondo i chiarimenti forniti in passato dall’Agenzia, il requisito della novità sussiste nel caso in cui il bene sia acquistato dal produttore, nonché nel caso in cui il bene sia acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto (circ. n. 90/2001).
Dovrebbe essere oggetto dell’agevolazione in esame anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo. Inoltre, con riguardo ai beni complessi alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della novità sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto (cfr. circ. Agenzia Entrate n. 5/2015 e n. 44/2009).

Stando alla bozza diffusa ieri, sarebbero esclusi dall’agevolazione gli acquisti di beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, nonché gli acquisti di fabbricati e di costruzioni. Ulteriori esclusioni saranno poi previste in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità.

Quanto al requisito della strumentalità, i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono, quindi, esclusi i beni merce (o comunque trasformati o assemblati per la vendita) e i materiali di consumo (circ. n. 5/2015).

Si osserva, inoltre, che lo schema prevede che il costo di acquisizione sia maggiorato del 40%, rilevando ai fini della deducibilità degli ammortamenti. Pertanto, la norma sembra strutturarsi come una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, senza impatti di natura contabile, eccezion fatta ovviamente per le minori imposte.
Ad una prima lettura, la deducibilità dei maggiori ammortamenti non imputati a Conto economico dovrebbe trovare giustificazione nell’art. 109 comma 4 lett. b) del TUIR, in base al quale sono deducibili i componenti negativi che, pur non essendo imputabili al Conto economico, sono deducibili per disposizione di legge.

Auto concesse ai dipendenti senza incentivo

La disposizione sui “super-ammortamenti” si applica, limitatamente al summenzionato periodo agevolato, anche alle autovetture. In particolare, viene previsto che siano altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento dei beni di cui all’art. 164, comma 1, lettera b) del TUIR.
Sulla base di tale riferimento, l’agevolazione non si applica alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti (lettera b-bis) e nemmeno alle auto esclusivamente strumentali all’attività d’impresa (lettera a).

Per effetto della maggiorazione del 40%, i nuovi limiti di deducibilità, sotto il profilo del tetto massimo del costo d’acquisto fiscalmente riconosciuto, dovrebbero quindi essere pari a:
– 25.306 euro (in luogo dell’ordinario 18.075,99) per autovetture e autocaravan;
– 5.784 euro per i motocicli (in luogo dell’ordinario 4.131,66);
– 2.892 euro (in luogo dell’ordinario 2.065,83) per i ciclomotori

Agevolazioni sugli ammortamenti per imprese e lavoratori autonomi ultima modifica: 2015-10-19T07:05:13+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo