Le agevolazioni per l’acquisto prima casa (applicazione dell’imposta di registro nella misura del 2% e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna spettano in presenza di una delle seguenti condizioni: l’acquirente risieda nel Comune in cui è sito l’immobile o s’impegni a trasferirvi la residenza entro i successivi 18 mesi ovvero svolga la propria attività nel predetto Comune. Si tratta, comunque, di condizioni alternative tra loro e il contribuente, in sede di acquisto, dichiara per quale di queste ipotesi chiede il trattamento di favore.
Se il soggetto aveva dichiarato di svolgere la propria attività prevalente nel Comune dell’abitazione acquistata e in realtà le aspettative lavorative del contribuente non si sono concretizzate tenendo conto che in via alternativa, è possibile beneficiare delle agevolazioni anche nel caso in cui l’acquirente si impegni a trasferire, entro 18 mesi dall’acquisto, la residenza nel municipio della nuova abitazione, si ritiene che, nel caso in cui tale termine sia ancora pendente, il contribuente possa dichiarare di voler beneficiare delle agevolazioni assumendo l’impegno a trasferirsi entro 18 mesi dall’acquisto.
L’atto, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del documento originario, deve essere prodotto per la registrazione presso l’ufficio in cui è stato registrato il precedente. La rettifica può essere effettuata dal contribuente anche in data successiva alla registrazione dell’acquisto, a condizione che non venga arrecato pregiudizio all’attività di controllo svolta dall’ufficio.
L’integrazione, pertanto, potrà avvenire sempreché l’ufficio delle Entrate, con apposito avviso di liquidazione, non abbia già disconosciuto le agevolazioni, rilevando la mancanza del presupposto dello svolgimento dell’attività lavorativa nel comune in cui è situato l’immobile acquistato.