Il Comune può concedere il cambio di residenza nel momento in cui si è avuto il rilascio del certificato di abitabilità da parte del costruttore-venditore. Per quanto riguarda l’ottenimento delle agevolazioni fiscali prima casa (imposta di registro o IVA), si pone il problema se spettano le suddette agevolazioni fiscali nel caso in cui l’acquirente di un immobile, avendo rilasciato sul rogito di acquisto una dichiarazione, da rendere a pena di decadenza, di trasferire la residenza entro 18 mesi dall’acquisto dell’immobile e successivamente avendo presentato al Comune in cui si trova l’immobile la dichiarazione di trasferimento entro i 18 mesi dall’acquisto dell’immobile ha ottenuto dal costruttore il certificato di abitabilità successivamente ai 18 mesi dall’atto pubblico di acquisto dell’immobile. E’ pacifico che il Comune non può effettuare il cambio di residenza senza che l’acquirente di un immobile, localizzato nel proprio territorio, abbia presentato il certificato di abitabilità del costruttore. L’acquirente pur avendo presentato quest’ultimo documento oltre il termine previsto (18 mesi dall’acquisto dell’immobile) ha diritto comunque alle agevolazioni fiscali prima casa in quanto ha presentato nei termini la dichiarazione di trasferimento entro i 18 mesi al Comune sede dell’immobile acquistato pur non avendo ottenuto la residenza nei termini previsti dalla legge ma successivamente alla consegna del certificato di abitabilità agli uffici comunali. Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n.18770, depositata il 05/09/2014.
Agevolazioni prima casa anche senza certificato di abitabilità
Agevolazioni prima casa anche senza certificato di abitabilità ultima modifica: 2014-09-08T18:12:07+02:00 da