Non costituisce ostacolo all’applicazione delle agevolazioni prima casa la circostanza che l’acquirente sia al contempo proprietario di altro immobile, a condizione che quest’ultimo sia stato acquistato senza fruire delle agevolazioni prima casa e risulti per qualsiasi ragione inidoneo ad essere destinato ad abitazione del proprietario. A ribadirlo è la Cgt Lombardia con la sentenza 68/2/2024.
Pertanto è possibile usufruire delle agevolazioni prima casa a seguito dell’acquisto di un secondo immobile da parte di un acquirente che è già titolare del diritto di proprietà di altro immobile sito nel medesimo Comune purché acquistato senza agevolazioni e obiettivamente inidoneo, sotto il profilo oggettivo, materiale o per impedimento giuridico, a soddisfare le esigenze abitative del contribuente.