Dal 1° settembre entra in vigore l’art. 20 comma 7 bis del D.l. 91/2014 (convertito in Legge 116/2014) con cui si impone al Registro imprese di iscrivere immediatamente le richieste delle aziende (Spa escluse) spedite per via telematica alle quali è allegato un atto notarile (sia atto pubblico che scrittura privata autenticata). Sono escluse le altre richieste delle società e le iscrizioni delle imprese individuali, per le quali continua a valere il termine di 5 giorni dall’arrivo della pratica per effettuare l’iscrizione. Resta fermo che, dopo l’iscrizione immediata, il giudice del Registro ha il potere di accertare se il notaio ha rispettato la legge ed eventualmente di ordinare la cancellazione della richiesta iscritta. La finalità della nuova norma è chiaramente quella di velocizzare le procedure di iscrizione degli atti costitutivi e modificativi di società di capitali (escluse le Spa) e di persone
Agevolazioni per l’iscrizione al Registro imprese ultima modifica: 2014-08-22T16:49:40+02:00 da