Determinazione del reddito del Terzo settore ed agevolazioni fiscali

Per la determinazione del reddito di impresa viene introdotto per gli Enti del Terzo settore un regime fiscale opzionale basato sui coefficienti di redditività.
Piu precisamente l’art. 80 del Codice TS prevede che gli enti del Terzo settore non commerciali possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attivita’ di interesse generale e diverse (art.5 e 6 Codice TS), quando svolte con modalita’ commerciali, il coefficiente di redditivita’ nelle seguenti misure:

a) attivita’ di prestazioni di servizi:

1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento;

2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento;

3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento;

b) altre attivita’:

1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento;

2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento;

3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento.

Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita’ il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attivita’ prevalente.

In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita’ di prestazioni di servizi.

Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale viene previsto la possibilità di applicare un regime forfettario, con contabilità semplificata, per le attività commerciali esercitate, a condizione di non superare il limite di ricavi di 130.000 euro nel periodo d’imposta precedente.

Piu precisamente l’art.86 del Codice del Terzo settore prevede che:

Le organizzazioni di volontariato che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditivita’ pari all’1 per cento.

Le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditivita’ pari al 3 per cento.

Di nuova istituzione è il SOCIAL BONUS previsto dall’art. 81 del Codice Terzo Settore. Si tratta di un credito d’imposta spettante a coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore che investono nel recupero di beni immobili inutilizzati o confiscati alla mafia ed è pari

  • al 50% per le persone fisiche
  • al 65% per gli enti o società.

In generale, le altre Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali sono raggruppate nell’art. 83 del Codice del Terzo settore che prevede:

1. Una detrazione dall’imposta lorda dovuta dalle PF pari al 30% delle erogazioni liberali in favore degli Enti del terzo Settore per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo e’ elevato al 35% qualora l’erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato.

2. La deduzione dal reddito complessivo netto delle PF, enti e società delle liberalita’ in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali  nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza puo’ essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

3. Una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo superiore a 1.300 euro versati dai soci alle societa’ di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.
La disposizione si applica anche agli enti del terzo settore a condizione che le liberalita’ ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell’attivita’ statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale.

 

Le agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali sono previste dall’art.82 del Codice del Terzo Settore e riguardano principalmente:

l’esenzione da imposta sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale per i trasferimenti a titolo gratuito  effettuati a favore degli enti del Terzo Settore.

-l’applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per gli atti costitutivi e modifiche      statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione.

-l’applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti di immobili a  favore del Terzo settore a determinate condizioni.

-l’esenzione dall’imposta di bollo per tutti i documenti richiesti o emessi dagli enti del Terzo Settore.

-l’esenzione IMU per gli immobili destinati dagli enti del Terzo settore ad attività istituzionali non commerciali.

-l’esonero dall’imposta sugli intrattenimenti per le manifestazioni svolte in concomitanza di:

  • celebrazioni;
  • ricorrenze
  • campagne di sensibilizzazione

Per gli enti del Terzo settore coesisteranno regimi fiscali paralleli in quanto l’iscrizione al Registro unico nazionale (Runts) è del tutto facoltativa, ancorchè necessaria per il godimento delle agevolazioni fiscali contenute nel nuovo corpo normativo.

In altri termini, il decreto che il Ministero del Lavoro emanerà per il funzionamento del predetto registro disciplinerà anche le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedano a comunicare al Registro i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l’operatività del Registro.

La mancata risposta nei termini previsti da parte degli enti suddetti alla richiesta del Runts di inviare documenti o informazioni mancanti, comporterà la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale.

Solo ed esclusivamente per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale, l’iscrizione al Runts passerà attraverso un “automatismo” bloccabile dagli enti stessi soltanto con la mancata risposta alla citata richiesta.

E’ necessario che l’ente compia i dovuti calcoli di convenienza se passare al Runts o permanere nel più generale regime ” no profit”. Naturalmente la mancata iscrizione al Runts impedirebbe in assoluto di accedere a tutte le agevolazioni previste, sia di carattere fiscale (ad esempio: esclusione dagli studi di settore e dai nuovi indici di affidabilità fiscale per gli enti iscritti che applicano il regime forfettario) che di carattere extra-fiscale o all’accesso di finanziamenti del Fondo sociale europeo.

Determinazione del reddito del Terzo settore ed agevolazioni fiscali ultima modifica: 2017-08-24T16:29:02+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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