L’Agenzia delle Entrate con la circolare n.18 di ieri affronta alcune questioni fiscali relative alle associazioni e societá sportive dilettantistiche. Con particolare riferimento al regime di favore di cui alla L.398/91 (che nel corso del periodo prevede modalitá di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’Iva, nonché semplificazioni contabili e dichiarative), si ricorda che possono optare per tal regime le associazioni e le societá’sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attivita’ commerciali per un importo non superiore a 400.000 euro, facendo riferimento al momento in cui si é percepito il corrispettivo.
Tuttavia, qualora anteriormente alla percezione del corrispettivo sia emessa fattura, andranno computati anche gli introiti fatturati ancorché non riscossi.
Si evidenzia, inoltre che le attivitá commerciali che rientrano nel regime forfetario in esame sono solo quelle connesse agli scopi istituzionali dell’associazione o societá sportiva dilettantistica.
Con riferimento all’esercizio dell’opzione per tale regime, la circolare chiarisce che le associazioni e le societa’ sportive dilettantistiche non lucrative che non hanno presentato alla SIAE la comunicazione relativa all’opzione per fruire del regime di favore di cui alla L.398/91 non decadono dalle agevolazioni se hanno effettuato un comportamento concludente e se hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate di volersi avvalere dell’agevolazione nei termini e nelle forme previsti dalle legge (vale a dire barrando l’apposita casella nel quadro VO della dichiarazione IVA, da allegare alla dichiarazione dei redditi). Tuttavia la mancata comunicazione alla SIAE, obbligatoria per legge, é soggetta alla sanzione prevista dall’art.11 del DL.gs.471/97. Se avviene il superamento del limite di 400.000 euro nel corso dell’ultimo periodo d’imposta, il regime agevolativo si applica per tutto il periodo d’imposta in cui é avvenuto il superamento del limite, mentre si applicano le regole generali, sia con riguardo alla determinazione dell’imposta che agli adempimenti fiscali, con riferimento all’intero periodo d’imposta successivo.
Le associazioni e le societá sportive dilettantistiche senza fini di lucro potranno scegliere se conservare le agevolazioni fiscali ad esse specificamente riservate dalla vigente disciplina oppure, in alternativa qualora intendano entrare a far parte degli Enti del Terzo settore, fruire dei benefici fiscali previsti per tali enti del Terzo settore, in luogo del regime fiscale specifico riservato alle associazioni e societá sportive dilettantistiche non lucrative.