Agevolazioni fiscali nel contratto di rete

Agevolazioni fiscali nel contratto di rete

Il contratto di rete è un accordo con il quale più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di accrescere, sia individualmente (cioè la propria impresa) che collettivamente ( cioè le imprese che fanno parte della rete), la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Al fine d’incentivare il compimento di un programma comune di rete, il legislatore ha introdotto delle agevolazioni fiscali, la prima prevista dall’art.42, D.L. n.78/2010 (convertito in legge del 30 luglio 2010, n.122) di fatto non è stata rinnovata per gli anni successivi al 31/12/2013.

Nel  Documento di economia e finanza (Def) 2014 si prevede dal 2015 una disponibilità di spesa di 200 milioni per rifinanziare il fondo per il regime agevolato delle reti d’impresa. L’agevolazione consiste in un regime di sospensione di imposta per gli utili di esercizio che le parti abbiano accantonato in apposita riserva e destinato al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti in un programma di rete, che sia stato asseverato dagli organismi abilitati. Possono accedere sia le imprese che abbiano sottoscritto il contratto di rete, sia quelle che vi hanno aderito successivamente; inoltre l’agevolazione prescinde dalla forma giuridica e dalle dimensioni dell’impresa contraente.

I presupposti per poter accedere all’agevolazione, come individuati dal comma 2-quater dell’art.42, sono i seguenti: *gli importi destinati dall’impresa partecipante al contratto di rete devono costituire una quota degli utili di esercizio accantonati a riserva. Deve quindi essere creata un’apposita riserva (distinta dalle altre presenti nel patrimonio netto) a cui vanno accantonati gli utili destinati al fondo patrimoniale e di questa deve essere fornita indicazione nella nota integrativa. Si evince che l’agevolazione, quindi, spetta solo ai soggetti contraenti che hanno istituito un fondo patrimoniale e che hanno effettuato conferimenti al fondo con gli utili d’impresa; * le somme accantonate devono essere destinate alla realizzazione degli investimenti del programma di rete; *il programma di rete deve essere stato preventivamente asseverato.

Se sono verificati tutti i requisiti, la quota di utili accantonati a riserva gode di un regime di sospensione d’imposta, che opera ai soli fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES). La sospensione si realizza attraverso una variazione in diminuzione della base imponibile che si protrae in tutti gli esercizi successivi sino al verificarsi degli eventi che pongono termine all’agevolazione. L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può, comunque, superare il limite di un milione di euro, ma il Documento di economia e finanza ha previsto la possibilità di alzare questo plafond fino a due milioni di euro.

L’attuale agevolazione prevista dal D.L. n.91/2014 ha stabilito invece un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per tali investimenti. In pratica, il 40% dell’investimento viene “ripagato” alle imprese dallo Stato sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione contro altre imposte dovute (tra cui l’Iva). Vi sono però due limiti: il credito d’imposta concesso non può superare € 400.000 ( il che significa che l’investimento agevolato non può essere superiore a € 1.000.000) e i crediti d’imposta che saranno concessi complessivamente in tutta Italia non potranno superare € 4.500.000 nel 2014, €9.000.000 nel 2015 ed € 9.000.000 nel 2016. 

 

 

 

Agevolazioni fiscali nel contratto di rete ultima modifica: 2015-03-26T07:05:54+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo