La disciplina dell’agevolazione prima casa prevede che essa si applichi in presenza delle seguenti condizioni:
- che l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza o,se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attivita’ ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato aal’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano.
- che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta’, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta’ su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa .
Quest’ultima condizione, a partire dal 1^gennaio 2016, puo’ non essere soddisfatta al momento dell’atto, purche’ l’acquirente alieni la “vecchia” prima casa entro un anno dal “nuovo” acquisto agevolato. Non e’ necessario che alienino prima del nuovo acquisto in quanto hanno un anno di tempo, (dal momento del nuovo acquisto agevolato) per procedere all’alienazione della “vecchia” prima casa.
Nel caso di possesso di un garage acquistato con l’agevolazione della prima casa, non e’ necessario che i coniugi alienino anche il garage , in quanto si tratta di un immobile classificato catastalmente come C/6 non abitativo, che pertanto non rientra nella categoria di casa di abitazione ostativa al beneficio. Solo la titolarita’ di unita’immobiliari classificate in categorie catastali di tipo abitativo (tutti gli A eccesso gli A/10) preclude il nuovo accesso al beneficio.
Spetta infine il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa per i contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si e’ fruito dell’agevolazione prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni