Tra le novità della nuova modulistica – CU2025 e 730/2025 (in bozza) – vi sono quelle relative ai lavoratori impatriati.
I lavoratori dipendenti impatriati, al ricorrere delle condizioni previste, possono chiedere l’applicazione dell’agevolazione direttamente ai propri datori. Qualora sia stata applicata da questi ultimi, il reddito imponibile (ridotto) dovrà essere certificato nel punto 1 della CU2025, mentre nella sezione Altri dati, Redditi esenti – dovranno essere riportati nel punto 463 la quota che non ha concorso alla formazione del reddito imponibile e nel punto 462 uno dei codici (2, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16 o 17) a seconda dell’agevolazione riconosciuta.
Diversamente, qualora i datori, pur avendo ricevuto la richiesta, non abbiano riconosciuto l’agevolazione, dovranno certificarlo nelle annotazioni (codici CQ, CR, CS, CT, CU, CV, GA o GB), precisando che per poterne fruire il contribuente deve presentare la dichiarazione dei redditi.
Infatti, solo qualora non sia stata riconosciuta – perché non richiesta o non applicata –, il lavoratore dovrà presentare la dichiarazione dei redditi per fruire dell’agevolazione. In particolare, nel Quadro C del 730 dovrà essere compilata la casella «Casi particolari» utilizzando uno dei codici (2, 4, 6, 8 e 9) e nei righi C1 e C3 dovrà essere riportato il reddito già al netto della riduzione spettante.
Anche nel caso in cui l’agevolazione sia stata riconosciuta dal datore, l’impatriato che ha interesse a presentare la dichiarazione dei redditi, riporterà in tali righi il reddito imponibile già abbattuto (punto 1 CU2025).