La circolare n.37/E/2016 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito agli effetti delle assegnazioni agevolate nei riguardi dei soci, integrando quelli già contenuti nella precedente circolare n.26/E/2016. E’ stato precisato che anche il pagamento dell’imposta sostitutiva del 13% libera i soci dalla tassazione, che il dividendo imponibile è determinato sulla base del valore normale o catastale del bene assegnato e che se quest’ultimo è maggiore del costo fiscalmente riconosciuto dalla partecipazione del socio nella società di persone il differenziale negativo è tassato.
Nella circolare n.26/E/2016 è stato affermato che le assegnazioni agevolate possono essere effettuate nei riguardi di tutti i soci, compresi i soggetti diversi dalle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. Tali soggetti devono risultare iscritti nel libro dei soci. Per le società a responsabilità limitata il libro dei soci è stato soppresso ed è stato chiarito che per tutte le società non obbligate alla tenuta di tale libro -comprese quelle in esame- l’identità dei soci deve essere provata mediante “idoneo titolo avente data certa”.
La circolare n.26/E/2016 ha chiarito che il pagamento dell’imposta sostitutiva da parte della società risulta fino a concorrenza dell’imponibile tassato, definitivo e liberatorio per i soci. Nella detta circolare non erano stati precisati gli effetti nei riguardi dei soci dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 13% sull’importo iscritto in bilancio delle riserve in sospensione d’imposta annullate in occasione dell’assegnazione dei beni ai soci.
Nella circolare n.37/E si è affermato l’effetto definitivo e liberatorio dell’imposta sostituiva ai fini della tassazione dei soci assegnatari.