Affitto d’azienda

L’istituto dell’affitto d’azienda puo’ essere considerato un’operazione di natura straordinaria mediante la quale un’impresa (locatore) attribuisce a un’altra affittuario il diritto alla gestione di un’azienda o ramo d’azienda dietro il pagamento di un corrispettivo. 

Da un punto di vista normativo in un momento antecedente, il contratto di affitto di azienda e’disciplinato dall’art. 2562 c.c. che per determinati aspetti rinvia agli articoli (2561,1615, 2112, 2557, 2558 ecc.).

Nell’ambito delle aziende in crisi, l’istituto dell’affitto d’azienda e’stato spesso utilizzato come strumento per preservare il valore dell’azienda, tipicamente in un momento antecedente alla scelta dell’utilizzo di una procedura concorsuale, ad esempio il concordato preventivo (liquidatorio) o di fallimento. 

In quest’ultimo ambito, non rari sono stati i casi di affitto di azienda (a terzi o a societa’ riconducibili al socio) poco prima di predisporre istanza di fallimento in proprio  o di sentenza dichiarativa di fallimento. 

in un’ottica fallimentare, l’affitto d’azienda rientra tra gli strumenti a disposizione degli organi della procedura per la tutela del patrimonio di un’impresa insolvente.

Pertanto, nella necessita’ di preservare il valore dell’azienda mantenendola operativa, la scelta se affittare l’azienda prima o dopo la sentenza dichiarativa di fallimento e’sempre stata alquanto discussa, in quanto:

  • Affittandola prima  si toglie un problema gestionale al Curatore, (lasciandolo comunque nelle condizioni di dover decidere se recedere o meno dal contratto sulla base della sua convenienza), ma soprattutto si potrebbe configurare, in presenza di talune condizioni che la giurisprudenza ha delineato, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione.
  • Non affittandola prima si lascia al Curatore sentito il comitato dei creditori e con l’autorizzazione del Giudice Delegato) decidere se affittare o meno, anche tenendo conto della possibilita’ di gestione diretta dell’esercizio provvisorio ex art.104 L.F. L’esercizio provvisorio determina l’assunzione di rischi operativi e la maturazione dei costi in prededuzione (acquisti, stipendi, IRAP, ecc.). per cui i curatori non lo aprono di buon grado a meno che non sia disposta l’apertura diretta da parte del Giudice Delegato nella sentenza dichiarativa di fallimento. 
  • Se stipulato dopo il fallimento l’art.104-bis L.F. prevede che la scelta dell’affittuario e’effettuata dal Curatore a norma dell’art.107, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicita’, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell’affittuario deve tener conto, oltre che dell’ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e dell’attendibilita’ del piano di prosecuzione delle attivita’ imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali. 

 

 

Affitto d’azienda ultima modifica: 2019-12-21T06:18:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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