Dopo la conversione in Legge del Cd.Decreto Sicurezza bis sono aumentati gli adempimenti, riguardo gli affitti brevi, che devono effettuare le seguenti strutture ricettive:
- gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive (comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte)
- per i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere (compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali) ad eccezione dei rifugilla provincia autonoma. alpini inclusi in apposto elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma.
Tali soggetti possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identita’ ( o di altro documento idoneo ad attestarne l’identita’ secondo le norme vigenti) e sono tenuti a comunicare le generalita’ delle persone alloggiate alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax.
Per quanto riguarda le modalita’ di comunicazione alle autorita’ di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive e’previsto, gia’ dal decreto del Ministero dell’Interno 7 gennaio 2103, che le generalita’ delle persone alloggiate presso le strutture vengano trasmesse, alla questura territorialmente competente, a cura dei gestori delle stesse strutture, entro 24 ore successive all’arrivo delle persone alloggiate e il nuovo adempimento introdotto dal Decreto Sicurezza consiste che per i soggiorni non superiore alle ventiquattro ore la comunicazione, da parte dei gestori , debba avvenire entro sei ore, anziche’ entro ventiquattro ore dal loro arrivo.
Il decfreto