Affitti brevi e adempimenti in tema di sicurezza

Dopo la conversione in Legge del Cd.Decreto Sicurezza bis sono aumentati gli adempimenti, riguardo gli affitti brevi,  che devono effettuare le seguenti strutture ricettive:

  • gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive (comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte)
  • per i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere (compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali) ad eccezione dei rifugilla provincia autonoma. alpini inclusi in apposto elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma. 

Tali soggetti possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identita’ ( o di altro documento idoneo ad attestarne l’identita’ secondo le norme vigenti) e sono  tenuti a comunicare le generalita’ delle persone alloggiate alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax. 

Per quanto riguarda le modalita’ di comunicazione alle autorita’ di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive e’previsto, gia’ dal decreto del Ministero dell’Interno 7 gennaio 2103, che le generalita’ delle persone alloggiate presso le  strutture vengano trasmesse, alla questura territorialmente competente, a cura dei gestori delle stesse strutture, entro 24 ore successive all’arrivo delle persone alloggiate e il nuovo adempimento introdotto dal Decreto  Sicurezza consiste  che per i soggiorni non superiore alle ventiquattro ore la comunicazione, da parte dei gestori , debba avvenire entro sei ore, anziche’ entro ventiquattro ore dal loro arrivo. 

 

 

 

Il decfreto 

 

Affitti brevi e adempimenti in tema di sicurezza ultima modifica: 2019-08-10T06:11:13+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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