Con la circolare n. 16 del 2015, Assonime approfondisce gli aspetti rilevanti della procedura di collaborazione volontaria per l’emersione ed il rientro di capitali detenuti all’estero – c.d. voluntary disclosure. Assonime propone anche alcune soluzioni pratiche per le questioni che la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 186/2014 ha inevitabilmente sollevato tra gli operatori.In base alla procedura di voluntary disclosure i contribuenti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate) che non vi abbiano correttamente adempiuto possono presentare, al fine di “sbloccare”i propri fondi esteri, un’autodenuncia completa, pagando in misura piena le imposte e gli interessi dovuti per tutte le annualità accertabili (voluntary disclosure internazionale). In cambio ottengono uno sconto sulle sanzioni amministrative collegate alla omessa o incompleta compilazione del quadro RW, nonché sulle sanzioni relative alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVA e alle violazioni degli obblighi dei sostituti d’imposta. Viene inoltre prevista la non punibilità dei reati di omessa e infedele dichiarazione, di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false o di altri artifici, nonchè dei reati di omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento IVA. La voluntary disclosure è stata poi estesa anche a tutti gli altri contribuenti (società commerciali di persone e di capitali, enti commerciali, persone fisiche, società semplici e enti non commerciali che non erano tenuti agli obblighi di monitoraggio o che, pur essendovi tenuti, non li hanno violati), i quali – entro il 30 settembre 2015 – possono presentare istanza per sanare le violazioni commesse ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA, nonché quelle relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse fino al 30 settembre 2014 (voluntary disclosure nazionale). Viene introdotto un nuovo reato fiscale consistente nella esibizione di dati non rispondenti al vero nel contesto della procedura. L’art. 648-ter1 c.p., inoltre, prevede il reato di autoriciclaggio: si prevede, cioè, che possa essere contestato il riciclaggio anche al soggetto che ha commesso o concorso a commettere il reato presupposto, compreso quello di evasione.
La voluntary disclosure si differenzia in modo significativo dai precedenti scudi fiscali (disciplinati dai decreti legge n. 350/2001, n. 282/2002 e n. 78/2009). Infatti:
– è previsto il pagamento integrale di imposte e interessi;
– non è ammesso l’anonimato;
– non è ammessa l’autodenuncia parziale;
– l’autodenuncia deve svelare con precisione come e con l’aiuto di chi sono state occultate le attività oltre frontiera;
– non preclude all’Amministrazione finanziaria il potere di utilizzare i dati e le informazioni raccolti per effettuare controlli e verifiche nei confronti dei coobbligati.
Dal 1° gennaio 2015, incorre nel reato di autoriciclaggio chiunque:
“avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.
La pena è graduata in ragione del livello della pena prevista (in misura superiore o inferiore a 5 anni) per il reato presupposto. Non sono punibili le condotte che si sostanziano nella destinazione del denaro, dei beni o delle altre utilità alla mera utilizzazione o al godimento personale.
Se il reato è collegato con l’esercizio dell’attività bancaria si applica una circostanza aggravante; mentre viene riconosciuto uno sconto di pena a chi collabori attivamente per evitare ulteriori pregiudizi e assicurare l’individuazione dei beni e le prove del reato.
L’art. 5-quinquies, comma 3, D.L. n. 167/1990 stabilisce che:
“Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall’articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo [reati tributari non punibili nel contesto della procedura] sino alla data del 30 settembre, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria”.
L’autoriciclaggio non è pertanto punibile, per quanti (clienti, professionisti, intermediari) sono impegnati nelle attività di disclosure per tutto il tempo necessario per la tempestiva presentazione delle istanze, ossia fino al 30 settembre 2015.
Professionisti ed intermediari vengono ad assumere un ruolo centrale nei rapporti con i clienti che intendano presentare l’istanza o anche semplicemente assumere le necessarie informazioni preliminari: un ruolo che dovrebbero poter svolgere senza il rischio di vedersi contestare il concorso nel reato di autoriciclaggio o la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela o di segnalazione delle operazioni sospette, imposti dalla normativa antiriciclaggio.
A tale proposito, tuttavia, Assonime rileva alcune importanti criticità. L’ipotesi più semplice si verifica quando il cliente dà formalmente l’incarico al professionista e la procedura si perfeziona. Ma non sempre il cliente, dopo avere svelato le violazioni commesse, decide poi di presentare effettivamente l’istanza di adesione, lasciando il professionista con il dubbio di dovere procedere alla segnalazione delle eventuali operazioni sospette di cui sia venuto a conoscenza, posto che per questa eventualità non è contemplata alcuna forma di esonero o di non punibilità.
Con nota del 9 gennaio 2015, infatti, il MEF ha confermato che restano immutati, anche nell’ambito della procedura di collaborazione, gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette che gravano su intermediari e professionisti. Peraltro, il Ministero dell’Economia ha poi inteso “allentare” la pressione sui professionisti, precisando che gli obblighi antiriciclaggio sorgono solo dal “momento in cui si concretizza, con il conferimento dell’incarico al professionista, il rapporto tra quest’ultimo e il soggetto al quale sarà resa la prestazione professionale” e che quindi, tali obblighi non sono ravvisabili nella fase di istruttoria preliminare che precede il conferimento formale dell’incarico.
La questione continua comunque a presentare dubbi e incertezze applicative.
La complessità dei calcoli che il professionista è tenuto a fare e la delicatezza dei documenti che deve acquisire prima di riuscire a definire i costi di attivazione della procedura comportano, di necessità, che il conferimento formale dell’incarico debba avvenire prima che il contribuente assuma la decisione definitiva in ordine alla opportunità di aderire o non aderire alla voluntary disclosure.
Con la conseguenza, che in sede di espletamento dell’incarico, potrebbero delinearsi operazioni sospette da segnalare a carico di clienti che resterebbero privi di “copertura” qualora poi costoro decidessero di non presentare l’istanza.
Adesione alla voluntary disclosure ultima modifica: 2015-05-20T16:05:42+02:00 da