E’ prevista la sospensione degli adempimenti tributari che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Lo prevede l’art.62 del DL. 18/2020, concedendo la possibilita’ di effettuare tali adempimenti, senza l’applicazione delle sanzioni, entro il 30 giugno 2020.
Il principale adempimento coinvolto dalla sospensione e’ dunque la dichiarazione Iva, il cui termine di presentazione per il periodo d’imposta 2019, viene differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020, senza che questo possa configurare un comportamento sanzionabile.
Gli altri adempimenti differiti al al 30 giugno 2020, in ossequio al DL. 18/2020, sono:
- la comunicazione delle liquidazioni periodiche per il primo trimestre 2020 (anche se il termine del 31 maggio 2020, in quanto domenica, gia’ risultava differito al !^giugno);
- l’esterometro relativo al primo trimestre 2020 (termine del 30 aprile 2020, per effetto delle modifiche alla periodicita’ della comunicazione che a partire dal 1^gennaio 2020 e’ passata da mensile a trimestrale.
- i modelli Intrastat mensili in scadenza il 25 marzo 2020, il 27 aprile 2020 e il 25 maggio 2020) e trimestrali (in scadenza il 27 aprile 2020).
Anche per quanto riguarda l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e’ presumibile ritenere che valga il periodo di sospensione degli adempimenti. Ne sono interessati, essenzialmente, gli esercenti che non sono ancora dotati di Registratore Telematico, i quali, nel periodo transitorio per l’adeguamento, trasmettono i corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo (cosi’sarebbe differito l’invio dei dati relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2020). Gli altri esercenti, difatti, provvisti di Registratore Telematico, obbligati a inviare i dati entro 12 giorni dall’operazione, rilevano giornalmente e trasmettono in via automatica i dati dei corrispettivi mediante il Registratore stesso, al momento della chiusura.