Dal 2012 è ormai a regime la cosiddetta “proroga di ferragosto”, infatti tutti gli adempimenti ed i versamenti fiscali da effettuare con modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere eseguiti entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
Quest’anno il 20 agosto cade di sabato e quindi la scadenza slitta a lunedì 22 agosto.
Entro questa data dovranno essere effettuati tutti gli adempimenti ed i versamenti che, cadendo nel periodo di sospensione feriale, sono slittati a tale data, dai versamenti unitari delle imposte, delle imposte derivanti da UNICO 2016 alle ritenute, dai contributi dovuti all’Inps e altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, dal versamento dell’IVA mensile/trimestrale all’emissione e registrazione delle fatture differite.
Con il DPCM 15 giugno 2016 è stata disposta la proroga dei versamenti al 6 luglio senza maggiorazione, ovvero al 22 agosto con la maggiorazione dello o,4% a favore dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun studio (attualmente pari a 5.164.569 euro).
Si ricorda che la proroga riguarda anche i soggetti:
-per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore (esempio:inizio o cessazione di attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito ecc.) o cause di inapplicabilità degli studi stessi (esempio:società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, ecc.);
-che adottano il regime fiscale agevolato dei c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 27 del D.L. 98/2011, oppure il nuovo regime forfetario introdotto dalla L.190/2014, se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, ancorchè essi siano esclusi per legge dalla relativa applicazione.
-i soggetti che devono dichiarare un reddito imputato “per trasparenza”, ai sensi degli artt.5, 115 e 116 del TUIR, da un soggetto che esercita un’attività per la quale sia stato approvato uno studio di settore; sono quindi interessati anche i soci di società di persone, i professionisti associati, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, nonchè i soci di società di capitali “trasparenti”.
Nei confronti di tali contribuenti, la proroga riguarda:
-i versamenti dell’IRPEF/IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP, i cui termini, con la maggiorazione dello 0,4%, sono ordinariamente fissati al 16 Luglio;
-gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, che sarebbero ordinariamente scaduti, con la maggiorazione dello o,4% il 18 Luglio 2016 (poichè il 16 cade di sabato); ad esempio le imposte sostitutive (esempio: cedolare secca nelle locazioni, capital gain), le imposte patrimoniali (IVIE e/o IVAFE), i contributi INPS dovuti dagli artigiani, committenti e professionisti, il diritto annuale alle Camere di Commercio.