Adempimenti degli amministratori di societa’

Entro fine mese, inoltre, per ciò che concerne le “grandi” società di capitali, è necessario aver redatto i bilanci d’esercizio, la relazione sulla gestione ed averli consegnati all’organo di controllo (nonché i rispettivi attinenti consolidati – ove dovuti).

Più in particolare il bilancio è redatto dagli amministratori al termine di un periodo amministrativo. Esso è formato dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e dalla nota integrativa sulla scorta delle norme di legge e ai principi contabili (OIC e IFRS).
Ai sensi dell’art. 2429 c.c. il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione/i sulla gestione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea ordinaria (o assemblea dei soci) che deve discuterlo (ovvero 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ex art. 2364 c.c.).

Il bilancio, con le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società insieme alle relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti durante i quindici giorni che precedono l’assemblea, e fino a che non sia stato approvato.
I soci possono prenderne visione. Il deposito delle copie dell’ultimo bilancio delle società controllate incluse nell’area di consolidamento può essere sostituito da un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle medesime.

Per tutto quanto summenzionato è dunque dovere degli amministratori istituire i libri sociali e contabili obbligatori, redigere tempestivamente il bilancio e convocare l’assemblea.

È fatto espressamente obbligo in capo all’organo amministrativo redigere il bilancio d’esercizio ex art. 2381 c.c. (questo non vuol dire non farsi assistere dal dottore commercialista, ndr) ma è dovere dell’organo amministrativo vigilare sulla corretta elaborazione dei dati contabili che costituiranno il progetto/i di bilancio che sarà sottoposto all’organo di controllo e all’assemblea.

La redazione del progetto di bilancio è atto dunque imposto a capo dell’organo amministrativo. In presenza di una pluralità di amministratori spetta al Presidente del cda convocare il consiglio al fine della redazione dello stesso che non può essere, in caso di negligenza da parte dell’organo amministrativo, neppure sanato dalla redazione dello stesso da parte dei sindaci, questi ultimi, responsabili dell’operato dell’organo amministrativo.

L’omessa o irregolare redazione del bilancio è fatto di mala gestio ammissibile alla procedura di cui all’art. 2409 c.c. per cui il Tribunale può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
Come ogni atto di mala gestio anche l’omessa, tardiva o irregolare redazione del bilancio d’esercizio, qualora la stessa abbia cagionato un danno, formula presupposto ai fini di azione di responsabilità contro l’organo amministrativo e sindaci, da parte della società, creditori, singoli soci o terzi (artt. 2393 – 2395 c.c.).

Il bilancio, con le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società insieme alle relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti durante i quindici giorni che precedono l’assemblea, e fino a che non sia stato approvato.

I soci possono prenderne visione. Il deposito delle copie dell’ultimo bilancio delle società controllate incluse nell’area di consolidamento può essere sostituito da un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle medesime.

Per tutto quanto summenzionato è dunque dovere degli amministratori istituire i libri sociali e contabili obbligatori, redigere tempestivamente il bilancio e convocare l’assemblea.

È fatto espressamente obbligo in capo all’organo amministrativo redigere il bilancio d’esercizio ex art. 2381 c.c. (questo non vuol dire non farsi assistere dal dottore commercialista, ndr) ma è dovere dell’organo amministrativo vigilare sulla corretta elaborazione dei dati contabili che costituiranno il progetto/i di bilancio che sarà sottoposto all’organo di controllo e all’assemblea.

La redazione del progetto di bilancio è atto dunque imposto a capo dell’organo amministrativo. In presenza di una pluralità di amministratori spetta al Presidente del cda convocare il consiglio al fine della redazione dello stesso che non può essere, in caso di negligenza da parte dell’organo amministrativo, neppure sanato dalla redazione dello stesso da parte dei sindaci, questi ultimi, responsabili dell’operato dell’organo amministrativo.

L’omessa o irregolare redazione del bilancio è fatto di mala gestio ammissibile alla procedura di cui all’art. 2409 c.c. per cui il Tribunale può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
Come ogni atto di mala gestio anche l’omessa, tardiva o irregolare redazione del bilancio d’esercizio, qualora la stessa abbia cagionato un danno, formula presupposto ai fini di azione di responsabilità contro l’organo amministrativo e sindaci, da parte della società, creditori, singoli soci o terzi (artt. 2393 – 2395 c.c.).

Adempimenti degli amministratori di societa’ ultima modifica: 2019-03-19T06:09:15+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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