Pur essendo vigente da tempo, l’obbligo di dotarsi di assetti adeguati rappresenta ancora per le imprese, in particolare le Pmi, un cantiere aperto se non in fase di avvio. È un adempimento non facile, che impone un’analisi dell’assetto dell’impresa e la codificazione di una serie di strumenti, tali da garantire una costante e strutturata prospettiva di tipo forwarding-looking del proprio business. Si tratta quindi di un tema che per molte imprese, al rientro dalla pausa estiva, sarà da riprendere e declinare in modo concreto, intersecando e coniugando i nuovi assetti con i sistemi e modelli organizzativi già presenti (modello 231/2001; sistemi di qualità, sicurezza e ambiente, e simili).
Il quadro normativo
Dal punto di vista normativo, l’obbligo di un adeguato assetto trova origine nell’articolo 375 del Codice della crisi d’impresa (Dlgs 14/2019), che dal 16 marzo 2019 ha modificato il secondo comma dell’articolo 2086 del Codice civile. In parallelo, l’articolo 3 del Codice della crisi, in vigore
dal 15 luglio 2022, (che dopo le modifiche del Dlgs 83/2022 è proprio intitolato «Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa») riprende per l’imprenditore societario l’obbligo di cui all’articolo 2086, comma 2, del Codice civile, finalizzato a prevenire la crisi; mentre per l’impresa individuale impone misure idonee a rilevare tempestivamente la crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie.
È interessante notare come l’Ufficio del massimario e del ruolo della Cassazione (relazione n. 87 del 15 settembre 2022) definisca la presenza di adeguati assetti come un perno centrale del sistema di early warnings e di prevenzione di danni per i creditori e per l’interno sistema economico.
Uno strumento molto utile, anche sotto il profilo operativo, è il Documento di ricerca della Fondazione nazionale dei commercialisti (Fnc) diffuso il 7 luglio 2023, che passa dall’inquadramento generale alla responsabilità degli organi,
anche sotto il profilo dei flussi informativi, e giunge a delineare i presupposti di un assetto adeguato, declinato in ambito organizzativo, amministrativo e contabile, anche in relazione con il Modello 231 e alla luce delle posizioni giurisprudenziali.
Come ulteriore fonte interessante, si ricorda il Dm 21 marzo 2023 del ministero della Giustizia, che, destinato alla verifica della sostenibilità del Piano di risanamento, contiene alla sezione II una check list inerente fra l’altro all’organizzazione dell’impresa.
La definizione di adeguatezza
L’articolo 2086 del Codice civile e l’articolo 3 del Codice della crisi non contengono una definizione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, e neppure delle misure idonee a prevenire la crisi.
In base al documento della Fnc, per adeguati assetti si intendono procedure che garantiscano efficacia ed efficienza nella gestione dei rischi e del sistema di controllo interno,
nonché flussi informativi idonei e tempestivi e indici segnaletici che consentano di evidenziare segnali di allarme di crisi. Un’altra importante indicazione di questo documento della Fondazione dei commercialisti è relativa alla proporzionalità, con la conseguente possibilità di adottare le soluzioni maggiormente indicate in funzione di caratteristiche e dimensioni dell’impresa. Su tale punto il medesimo documento osserva, però, che i doveri di implementare assetti o misure risultano pressoché omogenei per imprese societarie e individuali.
Ad esempio, quindi, nelle imprese di minori dimensioni o con attività meno complesse l’obbligo di dotarsi di assetti adeguati potrebbe essere adempiuto dotandosi di protocolli organizzativi semplici e idonei al contesto.
Istruzioni operative
In assenza di indicazioni delle fonti primarie, un utile riferimento è costituito dalle norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate, in base a cui per
“assetto organizzativo” si intende: il sistema di organigramma e di funzionigramma e in generale il complesso di procedure e direttive per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità; le procedure di controllo e i flussi informativi efficaci fra organi e funzioni aziendali.
In riferimento al sistema amministrativo-contabile, questo assetto è costituito da strumenti e procedure in grado di consentire una corretta, completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti gestionali.
I sistemi amministrativo-contabili dovrebbero quindi essere in grado di elaborare budget e previsioni rispondenti alle prospettive dell’impresa, anche nell’ottica di rilevazione tempestiva degli indizi di crisi.
Va infatti ricordato che la finalità centrale degli adeguati assetti è la prevenzione della crisi: essere in grado di cogliere
segnali e informazioni come previste dall’articolo 3, commi 3 e 4, del Codice della crisi. A tal fine, gli adeguati assetti devono consentire di:
1 rilevare eventuali squilibri patrimoniali o economico-finanziari;
2 verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare tali segnali:
l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore ai debiti non scaduti;
l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di
sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie verso Inps e Inail.
3 ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Le fasi del percorso
Il documento della Fondazione nazionale dei commercialisti delinea un percorso di implementazione di un adeguato assetto, sviluppato per fasi: si parte dall’individuazione del modello di business (mercato, strategia e obiettivi dell’impresa), si passa quindi attraverso il modello gestionale, per giungere infine a un adeguato assetto organizzativo composto da struttura organizzativa, stile di
leadership e sistemi operativi (si veda la scheda a lato).
La responsabilità degli organi
La mancata o non efficace istituzione di adeguati assetti è fonte di responsabilità per gli amministratori. Non sussiste invece responsabilità nel caso in cui assetti giudicati adeguati ex ante si rivelino successivamente non tali (Business judgement rule).
Allo stesso modo, anche l’amministratore che si sia mosso tempestivamente per il superamento della crisi, ma adottando uno strumento che si è poi rivelato inutile, non incorre in alcuna responsabilità.