Adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino

L’adeguamento delle esistenze iniziali, riferite alle rimanenze, previsto nella bozza di legge di Bilancio per il 2024, impone il pagamento di una sostitutiva del 18%. La norma, inserita tra le misure per la lotta all’evasione, richiama le esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del Tuir pertanto le rimanenze di magazzino, ed è destinata ai soggetti esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali. Questi soggetti possono procedere, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui al citato articolo. Le situazioni sono due: eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi e iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

Iniziamo da questa seconda situazione che sembrerebbe di interpretazione più agevole. Se le rimanenze sono inferiori (valori o quantità anche per acquisti in nero) rispetto a quelle effettive questo significa che l’impresa ha evitato di contabilizzare dei costi di acquisto e presenta un magazzino sottostimato. In questo caso l’adeguamento è effettuato mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva (indeducibile) delle imposte dirette e dell’Irap in misura pari al 18 per cento sui maggiori valori iscritti. Vediamo l’altra situazione, se le rimanenze sono superiori a quelle effettive, questo può significare due cose. Nel primo caso l’impresa ha sovrastimato il magazzino per celare delle perdite di esercizio. Il comportamento è certamente censurabile a livello di responsabilità degli amministratori (eventuale falso in bilancio), ma in tal caso va notato che l’impresa ha comunque sostenuto le imposte sui maggiori valori di magazzino e quindi non dovrebbe essere interessata dalla norma attuale. Differente è l’ipotesi in cui ci siano delle vendite in nero, per cui il magazzino è sovrastimato in quanto non è stato mai caricato. Tali ipotesi dovrebbero essere oggetto della sanatoria a livello di Iva e di sostitutiva delle dirette non assolte. La norma dovrebbe essere ampliata per consentire l’adeguamento delle rimanenze nelle “normali” situazioni, non legate a evasione, che riguardano l’utilizzo del metodo Lifo. Questo metodo legittimamente determina minori valori delle rimanenze perché immagina usciti (ceduti) per primi i beni acquistati/prodotti per ultimi (più recenti) con l’effetto che le rimanenze sono valorizzate ai prezzi più remoti: nella nota integrativa è evidenziata quella che comunemente è definita «riserva (latente) Lifo» e pertanto si tratterebbe di fare un semplice “trasloco” dalla nota integrativa allo stato patrimoniale. Oggi il passaggio da Lifo a valori correnti comporta la tassazione dei maggiori valori, problema superabile con un’imposta sostitutiva ragionevole, così il bilancio esprimerebbe valori più vicini alla realtà. Il vantaggio per il fisco sarebbe l’incasso immediato d’imposte che la finzione del Lifo posticipa di fatto all’infinito rendendole latenti.

Adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino ultima modifica: 2023-10-26T06:28:00+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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