Con riguardo agli autoveicoli, motoveicoli, e loro rimorchi oggetto di operazioni nei confronti di operatori di altri Stati dell’UE , si ricorda che sono previsti questi specifici adempimenti:
- la comunicazione al Dipartimento per i trasporti da effettuare con le modalita’ stabilite da ultimo con il DM. 26 Marzo 2018.
- l’obbligo di versare l’Iva con il modello F24 Elide ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura dei predetti veicoli oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso.
La finalita’ perseguita dalle citate misure e’ quella di contrastare i fenomeni di evasione dell’Iva e di frode che si sono verificati nell’ambito degli scambi UE.
In forza di una deroga al principio della tassazione nello Stato membro di origine, l’acquisto effettuato da un privato consumatore di un mezzo di trasporto nuovo trasportato o spedito da un altro Stato membro costituisce un acquisto intracomunitario. In questo caso, per l’immatricolazione occorre versare l’Iva dovuta con il modello F24 ELIDE. Tale obbligo non si applica se il privato consumatore acquista un veicolo usato proveniente da un altro Stato membro poiche’, l’operazione sconta l’imposta nello Stato membro di origine.
Per gli acquisti di mezzi effettuati dai privati consumatori dunque la verifica preventiva dell’Agenzia delle Entrate riguardera’ la qualifica di veicolo nuovo o usato.
Ai fini della disciplina degli scambi intracomunitari e’ previsto che i veicoli a motore non si considerano nuovi ( e quindi sono da ritenersi usati) se sussistono entrambi i seguenti requisiti:
- hanno percorso oltre 6.000 km.
- la cessione e’avvenuta decorso il termine di sei mesi dalla data di provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri.