L’acconto Iva è in scadenza il prossimo 27 dicembre ma non tutti saranno costretti a versarlo. Non è obbligato al versamento ad esempio, chi ha iniziato la propria attività nel 2017, oppure chi ha chiuso entro il 30 novembre 2017 (contribuenti mensili) o il 30 settembre 2017 (contribuenti trimestrali). Niente acconto Iva, inoltre, per chi risultava a credito nell’ultima liquidazione mensile 2016 o nel quarto trimestre 2016 e per chi presume di esserlo nella prossima dichiarazione (contribuenti trimestrali) o liquidazione (contribuenti mensili). Niente imposta infine per coloro che nel 2017 hanno registrato solo operazioni non imponibili o esenti (ad esempio i medici); coloro che esercitano particolare attività, come ad esempio i produttori agricoli in regime di esonero; chi applica il regime di vantaggio (nuovi “minimi”) o il regime forfettario.
In tutti gli altri casi, l’acconto Iva non è comunque dovuto se l’importo da pagare è inferiore a 103,29 euro. Chi utilizza il metodo storico può contare su una maggiore facilità e rapidità per giungere all’importo da pagare all’erario. Infatti basta calcolare l’88%, del versamento effettuato o che avrebbe dovuto essere effettuato per l’ultimo periodo 2016.
Quindi per i mensili l’acconto è pari all’88% dell’Iva complessivamente dovuta per il mese di dicembre 2016 (acconto + saldo) mentre per i trimestrali. è l’88% dell’Iva dovuta per la dichiarazione annuale (in pratica il debito Iva del 4^trimestre) al netto della maggiorazione dell’1%.
Per chi ha ridotto il proprio volume d’affari potrebbe essere invece più conveniente utilizzare il metodo previsionale (si paga l’88% di quanto si prevede di versare nella prossima liquidazione periodica, vale a dire, l’ultima del 2017, oppure in sede di dichiarazione annuale).
E’ applicabile sui tardivi versamenti il ravvedimento operoso.