Acconto Iva 2013

All’appello dell’acconto Iva entro venerdì 27 dicembre sono soggetti tutti i contribuenti che erano a debito d’imposta nell’ultima liquidazione dell’anno scorso. Può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra i seguenti tre diversi metodi di calcolo: storico, previsionale, analitico. I più utilizzati sono i primi due. Applicando il metodo storico l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente. Semplificando, la base di calcolo, su cui applicare l’88% è pari al debito d’imposta risultante: per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente; per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva o dal modello Unico; per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas,energia elettrica ecc.) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente. Con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre. L’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare: per il mese dicembre, i contribuenti mensili; -con la dichiarazione annuale Iva o con Unico, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari; – per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”. In questo caso dovendo considerare i periodi 2013 (mese, trimestre o intero anno) il passaggio dal 21% al 22% dell’Iva a partire dal 1°ottobre influisce, ovviamente al rialzo, sull’importo dovuto. L’acconto versato deve essere, inoltre, sottratto all’Iva da versare per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili) e in sede di dichiarazione annuale Iva (per i contribuenti trimestrali ordinari) o da quanto dovuto per la liquidazione del 4°trimestre (per i contribuenti trimestrali “speciali”). Sono esclusi dal versamento dell’acconto:- coloro che hanno iniziato l’attività nel 2013 o che l’hanno cessata nel 2013, entro il 30 Novembre se contribuenti mensili, entro il 30 Settembre se contribuenti trimestrali; – i contribuenti mensili che a dicembre 2012 ovvero se trimestrali “speciali” nella liquidazione del quarto trimestre 2012 o nella dichiarazione annuale (per i trimestrali ordinari) che hanno evidenziato un credito Iva; – coloro che prevedono di chiudere l’ultima liquidazione del 2013 ovvero, se trimestrali ordinari la dichiarazione annuale per il 2013 con un credito Iva; -agricoltori in regime di esonero; – i contribuenti che hanno applicato il regime per le nuove attività produttive, i “nuovi” minimi e gli “ex minimi” ; chi ha effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini Iva;- i contribuenti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale; – le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfetario. Il pagamento dell’anticipo d’imposta, dovuto solo se l’importo è superiore a 103,29 euro deve avvenire tramite F24 telematico utilizzando i codici tributo: 6013 per i contribuenti mensili; 6035 per i contribuenti trimestrali. E’ possibile compensare, liberamente, l’importo dovuto a titolo d’acconto con eventuali crediti d’imposta o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità. I contribuenti trimestrali ordinari, a differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, non devono applicare la maggiorazione degli interessi 1%.

Acconto Iva 2013 ultima modifica: 2013-12-24T22:30:04+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo