L’acconto per il periodo di imposta 2025 calcolato con il metodo storico va determinato facendo riferimento alle imposte dirette e Irap dovute per il 2024, senza considerare la parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva. È quanto chiarisce l’agenzia delle Entrate in risposta a una Faq del 28 maggio 2025 pubblicata sul sito istituzionale dell’ente.
In buona sostanza, sulla scorta del dato letterale della norma, l’Agenzia ritiene che l’acconto, per il periodo d’imposta 2025 (laddove si faccia ricorso al metodo storico), debba essere determinato in base alle modalità ordinarie, vale a dire facendo riferimento all’imposta dovuta ai fini delle imposte sui redditi determinata sul quadro RN tenendo conto del solo reddito assoggettato ad aliquota ordinaria.
Questo sta a significare che in termini finanziari per il contribuente si potrebbe prospettare per questa tornata dichiarativa un ulteriore minor esborso tenuto conto del fatto che per l’imposta sostitutiva non sono dovuti acconti. Il debito d’imposta per la sostitutiva va, infatti, pagato solo per la cifra che risulta a saldo dai conteggi. Di tale circostanza i contribuenti dovranno tener conto in sede di saldo 2025 in quanto nella quasi totalità dei casi il reddito concordato 2025 è più alto di quello del 2024. Da un punto di vista finanziario si troveranno quindi a versare l’intera sostitutiva a giugno del prossimo anno.
Secondo le Entrate il reddito da Cpb è da considerare solo per il pagamento delle imposte. Infatti per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, ci si deve riferire al reddito effettivo (RN1 colonna 1) e non a quello concordato (RN1 colonna 5).
In altre parole, secondo quanto chiarito nella circolare 4/E/2025 i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale devono considerare il reddito realmente prodotto ai fini del calcolo: delle detrazioni per lavoro dipendente; della no tax area e dei bonus Irpef; del trattamento integrativo (ex bonus 100 euro).
Supponiamo che il contribuente possieda un solo reddito effettivo (unico reddito posseduto) per il periodo d’imposta 2024 di 1.500 euro e abbia aderito al Cpb per il biennio 2024-25, con un reddito concordato sempre per il 2024 di 12mila euro. In questo caso il contribuente, pur dovendo versare le imposte su questo secondo importo, potrà comunque essere considerato a carico del proprio coniuge.
Infine si ricorda che, anche ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee), si dovrà prendere il reddito effettivo e non quello concordato.