A decorrere dal 1°luglio 2018 la detraibilità dell’IVA e la deduzione del costo relativa all’acquisto di carburante potrà avvenire solo a seguito di pagamento effettuato esclusivamente con mezzi tracciabili, (carte di credito, bancomat o carte prepagate) abrogando contestualmente la scheda carburante.
Sulla base delle suddette disposizioni, sembrerebbe quindi che i soggetti passivi IVA che effettuano i pagamenti mediante mezzi diversi (es.contanti) non potranno più detrarre l’Iva nè dedurre il costo relativo all’acquisto del carburante.
Viene altresì disposta l’abrogazione del DPR.444/97, recante l’attuale regolamento per gli acquisti di carburante e del correlato obbligo di tenuta della scheda carburante (sostitutiva della fattura); dal 1°luglio 2018 sarebbe quindi abrogata la scheda carburante.
Secondo le nuove disposizioni, le schede carburanti che vengono compilate a seguito degli acquisti di carburante per autotrazione, effettuati presso gli impianti autostradali di distribuzione, da parte di soggetti passivi Iva, dovranno essere documentate con fattura elettronica.
Ai gestori degli impianti di distribuzione sarà accordato un credito d’imposta del 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con i Pos.