Ai fini dell’IMU (e della TASI) l’abitazione principale e’ definita come l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente in un’abitazione composta da due unita’ immobiliari distintamente accatastate ma unitariamente utilizzate (esempio: due appartamenti contigui), ai fini dell’IMU puo’ essere considerata quale abitazione principale una sola delle predette unita’ immobiliari, fino a quando venga effettuata la fusione catastale mediante
- iscrizione unitaria in Catasto dell’unita’ immobiliare risultante;
- attribuzione ad essa di un’unica rendita.
Inoltre per qualificare un immobile come abitazione principale ai fini dell’IMU, e’ necessario che il suo possessore e il suo nucleo familiare allo stesso tempo:
- vi dimorino abitualmente
- vi abbiano la propria residenza anagrafica.
Quindi, per beneficiare della norma di favore che a partire dal 2014 prevede l’esclusione dall’IMU per l’abitazione principale occorre che coincidano le sole situazioni di residenza anagrafica rispetto alla dimora abituale.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.
Per poter accedere all’esclusione dell’IMU non e’quindi sufficiente la residenza anagrafica, ma deve sussistere il requisito della dimora abituale.
Se ad esempio, nell’immobile in comproprieta’ fra i coniugi, destinato all’abitazione principale, risiede e dimora solo uno dei coniugi (non legalmente separati) poiche’ l’altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso Comune, l’agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi.
Il legislatore non ha stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale sono ubicati in Comuni diversi (ad esempio per esigenze lavorative) e pertanto l’esenzione si applica per entrambi gli immobili, quindi le unita’ immobiliari possono essere considerate come abitazioni principali.