Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario ma dal proprietario. I fabbricati diversi dall’abitazione principale pagano l’IMU, che sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali. Tuttavia, se gli immobili a uso abitativo non locati e assoggettati all’IMU sono utilizzati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%. Per abitazione non locata si intende non solo un’abitazione a disposizione, ma anche un immobile che sia stato concesso in comodato gratuito a un familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che vi dimora abitualmente e vi ha l’iscrizione anagrafica. Si ricorda che il reddito fondiario dei fabbricati (non locati) diversi dall’abitazione principale è costituito dalla rendita catastale rivalutata del 5% e che nel caso in cui il proprietario abbia un’abitazione principale, la maggiorazione di 1/3 non si applica quando l’immobile è concesso in uso gratuito a un familiare Nella dichiarazione dei redditi, dovrà essere indicato il codice “3” nella colonna 12 (“casi particolari Imu”) del quadro RB di Unico.