L’art. 22 del decreto correttivo Omnibus, approvato nell’agosto 2026, ha stabilito che per i componenti di reddito a efficacia pluriennale il Fisco deve accertare necessariamente l’anno in cui è stata dedotta la prima quota di ammortamento.
Questa norma attua la delega fiscale (L.111/2023) e supera il precedente orientamento giurisprudenzial (Sezioni Unite Cassazione n. 8500/2021), il quale consentiva all’Agenzia delle Entrate di contestare il fatto generatore del costo anche in annualità successive, quando il primo anno era ormai decaduto.
Quadro di sintesi delle regole di decadenza
- Nuova Regola (Riforma 2026): Il termine di decadenza ordinario per accertare il presupposto costitutivo (es. costo o inerenza del bene) decorre esclusivamente dal periodo d’imposta di spettanza del primo anno di deduzione. Se il primo anno decade, il Fisco non può più contestare l’origine del costo nelle quote degli anni successivi.
- Termini Ordinari: La notifica dell’avviso di accertamento deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
- Poteri Residui del Fisco: L’amministrazione finanziaria mantiene comunque la facoltà di controllare e rettificare i singoli periodi d’imposta successivi esclusivamente per errori di computo matematico o per l’errata applicazione delle aliquote della specifica quota annuale.
Tale principio dovrebbe valere anche per le detrazioni edilizie.
L’impatto del decreto correttivo si differenzia nettamente tra la gestione temporale dei vecchi investimenti e i nuovi obblighi di tenuta documentale.
Impatto sui beni acquisiti prima del 2026
L’efficacia temporale della norma è legata alla data di entrata in vigore del decreto (agosto 2026).
- Regime Transitorio: Per i beni acquisiti in annualità passate, il Fisco applica le nuove tutele solo se l’anno della prima quota di ammortamento non risulta già decaduto al momento dell’entrata in vigore della riforma.
- Quote Pregresse Consolidate: Se il primo anno di deduzione è già fiscalmente “chiuso” e non accertato secondo le vecchie scadenze, la nuova norma blinda l’ammortamento. L’Agenzia delle Entrate non potrà più utilizzare la vecchia giurisprudenza per contestare l’inerenza o l’esistenza del costo originario nelle annualità residue.
- Accertamenti in Corso: Rimangono validi i controlli e i contenziosi già notificati basati sul precedente orientamento delle Sezioni Unite.
La certezza che il Fisco non possa contestare l’ammortamento dopo la decadenza del primo anno non elimina l’obbligo di un’archiviazione rigorosa.
- Oltre i 10 anni civili: L’articolo 2220 del Codice Civile impone una conservazione minima di 10 anni. Tuttavia, per i beni con piani di ammortamento molto lunghi (es. immobili industriali ammortizzati in 30 anni), le fatture di acquisto, i contratti di appalto e il registro dei beni ammortizzabili vanno custoditi per tutta la durata del piano, poiché rimangono l’unico strumento per dimostrare la corretta determinazione delle aliquote o per difendersi da errori di calcolo.
- Orientamento di Cassazione: La giurisprudenza recente (Ordinanza n. 2927/2026) ha confermato che l’Erario non può pretendere l’esibizione di documenti contabili oltre il limite dei 10 anni, a meno che una verifica fiscale non sia stata formalmente avviata prima del decorso di tale termine.
Termini di accertamento ristretti per ammortamenti e detrazioni edilizie ultima modifica: 2026-08-06T10:48:22+02:00 da