Errori contabili, per utilizzare il nuovo regime fiscale semplificato occorre la revisione legale, ma non è più richiesta la derivazione rafforzata. Il nuovo comma 1-ter dell’articolo 83 del Tuir, che sarà introdotto dal correttivo Ires, non richiama, a differenza della norma attuale, i soggetti che applicano la derivazione rafforzata.
Se da un lato si chiarisce che la correzione riguarda tutti gli errori contabili, compresi quelli quantitativi, dall’altro pone due rilevanti limitazioni in termini dimensionali e temporali. Il regime sarà riservato agli errori non rilevanti che vengono corretti entro la fine dell’esercizio successivo.
In termini soggettivi, la norma ribadisce la necessità che la società sottoponga a revisione legale il bilancio dell’esercizio in cui viene corretto.
Se la nuova disposizione non verrà integrata nella versione definitiva, il regime fiscale di correzione contabile senza dichiarazioni integrative si estenderà alle società che rientrano nell’articolo 2435-ter del codice civile, purché tale bilancio sia sottoposto a revisione legale.