Il piano attestato di risanamento è uno strumento negoziale di regolazione della crisi d’impresa, finalizzato a consentire alle aziende in stato di insolvenza di risanare l’esposizione debitoria e assicurare il riequilibrio della propria situazione finanziaria.
La procedura del piano attestato è di tipo stragiudiziale, non necessita di controlli né di omologa da parte del Tribunale. Tuttavia, a garanzia dei creditori e per ottenere l’esonero dall’azione revocatoria, è necessario che la veridicità e la fattibilità del piano sia attestata da un revisore legale in situazione di indipendenza.
Nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Dlgs 14/2019, il piano attestato di risanamento ha una propria specifica disciplina, all’articolo 56, che ne regolamenta il contenuto e i requisiti riprendendo le migliori prassi già esistenti. Il piano attestato rimane però uno strumento di natura privatistica a beneficio dell’imprenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
L’articolo 56 – riprendendo l’articolo 67 della legge fallimentare – dispone che il piano, rivolto ai creditori, deve apparire idoneo al risanamento e al riequilibrio della situazione economico-finanziaria dell’impresa e va attestato da un professionista indipendente.
In particolare il piano deve avere data certa e deve indicare:
la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
le principali cause della crisi;
le strategie d’intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; i creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza; gli apporti di finanza nuova; Il piano attestato, in quanto volto al risanamento dell’impresa, può dar luogo alla riduzione dell’indebitamento e quindi a sopravvenienze attive potenzialmente tassabili.
Per evitare l’effetto perverso di un’emersione di materia imponibile nell’ambito di percorsi di risoluzione della crisi, l’articolo 88 del Dpr 917/1986 – relativo alle sopravvenienze attive – prevede al comma 4-ter, per il soggetto in situazione di crisi che effettua concordati di risanamento, accordi di ristrutturazione del debito o piani attestati, pubblicati nel Registro delle imprese, una sostanziale detassazione delle sopravvenienze attive derivanti dalle riduzioni dei debiti generate da queste procedure.
Si ricorda che condizione fondamentale per la detassazione è l’avvenuta pubblicazione del piano attestato di risanamento nel Registro delle imprese.