L’articolo 6 del decreto Omnibus introduce, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, un nuovo regime fiscale opzionale per una specifica categoria di lavoratori frontalieri residenti in alcuni comuni italiani compresi nella zona di 20 km dal confine svizzero, i quali svolgono la propria attività di lavoratore dipendente nell’area di frontiera svizzera per un datore di lavoro residente nel Paese elvetico. Si tratta, in particolare, dei contribuenti residenti nei comuni italiani situati nei pressi della Svizzera che in base al nuovo Accordo tra l’Italia e la Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020 (che si applica dal 1° gennaio 2024) sono considerati “frontalieri”, pur non essendo stati tali in precedenza. Infatti, l’elenco dei comuni per l’attribuzione della qualifica di frontaliere non era contenuto nel precedente Accordo, ma veniva elaborato dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. I beneficiari del nuovo regime, in luogo della tassazione progressiva ai fini Irpef con diritto al credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (prevista dal nuovo Accordo per i “nuovi frontalieri”), potranno optare per la tassazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera applicando un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 25 per cento delle imposte pagate nel Paese elvetico su tali redditi, senza diritto al credito d’imposta. In tal modo, il carico fiscale complessivo gravante su tale categoria di lavoratori è assimilabile a quello che trova applicazione nei confronti dei “vecchi frontalieri”,
L’esercizio dell’opzione comporta inoltre l’obbligo del versamento alla regione di residenza di una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale in base alle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 237 a 239 della legge di bilancio 2024. Il 20% di tale onere è detraibile dall’imposta sostitutiva dovuta.
Oltre al requisito della qualifica di frontaliere in base al nuovo Accordo, per poter esercitare l’opzione è necessario che il lavoratore:
abbia svolto un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore lavoro svizzero nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023;
sia titolare di redditi di lavoro dipendente tassati secondo i criteri dell’articolo 3 del citato Accordo, ossia con ritenuta alla fonte in Svizzera sull’80% della base imponibile;
sia residente nei comuni elencati nell’allegato 1 al Decreto Omnibus. L’opzione per l’applicazione del nuovo regime è esercitata nella dichiarazione dei redditi e il versamento della nuova imposta sostitutiva è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Per il calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta bisogna convertire in euro le imposte pagate in Svizzera utilizzando il cambio medio annuale del periodo d’imposta in cui i redditi sono percepiti.
Il nuovo regime opzionale di tassazione trova applicazione anche per i contribuenti residenti nei comuni situati nelle citate province, Brescia e Sondrio, elencati nell’allegato 2 dal decreto in commento: che nel medesimo arco temporale abbiano svolto un’attività di lavoro dipendente nei cantoni del Ticino e del Vallese.