Detrazione possibile sulla base del solo contratto quando questo contiene le informazioni della fattura. La sentenza di ieri della Corte di giustizia Ue (causa C-235/21) fornisce un’interpretazione ampia del concetto di fattura quale qualsiasi documento o messaggio presenti le informazioni previste dalla legge Iva, ricomprendendovi anche un contratto.
La centralità del diritto alla detrazione nel sistema Iva va garantito ogniqualvolta gli obblighi sostanziali relativi all’imposta sono soddisfatti anche se taluni obblighi formali sono invece omessi.
per essere riconosciuto come fattura, è sufficiente che un documento contenga, da un lato, la menzione dell’Iva e, dall’altro, le informazioni necessarie previste dall’articolo 203 della direttiva, indispensabili affinché le autorità finanziarie possano stabilire se sono soddisfatti i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione.
l contratto di sale and lease back, alla cui conclusione le parti non hanno fatto seguire una fattura, può intendersi esso stesso una fattura, se contiene le informazioni per accertare i suddetti requisiti sostanziali.
Attribuire al contratto il valore di fattura potrebbe anticipare il momento impositivo dell’operazione creando il rischio che al fornitore potrebbe essere chiesta l’imposta prima ancora della consegna della merce, ovvero del ricevimento del corrispettivo o dell’emissione della fattura.
Questa interpretazione non può essere condivisa e, secondo chi scrive, il contratto potrebbe costituire, ai fini della detrazione, fattura, solo nei casi in cui si sia già verificato il momento impositivo.