In sede di conversione del decreto Sostegni bis (art. 9-ter D.L. n. 73/2021) è stato deciso di inserire la proroga al 15 settembre 2021 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA (per chi decide di avvalersi del termine lungo).
Quest’anno, però, la norma ha una stesura inedita rispetto a quanto fatto negli anni passati.
Infatti, si afferma che vi rientrano “i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunta che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 7 dicembre 2001…”.
Ciò ha generato qualche dubbio su come eventualmente effettuare il calcolo delle rate successive alla prima e sulla possibilità di poter versare liberamente, entro il 15 settembre, un importo a discrezione del contribuente salvo poi rateizzare la differenza.
A dipanare tali perplessità e, conseguentemente, a fornire l’esatta definizione delle rate e dei relativi interessi, ci pensa l’Agenzia delle entrate che è intervenuta sulla questione con la risoluzione n. 53/E.
Proviamo a sintetizzare i punti più interessanti riportati nel suddetto documento di prassi.
Soggetti interessati
Sui soggetti che possono godere della proroga non ci sono novità rispetto a quanto già si sapeva.
Pertanto, sono interessati i soggetti che:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, attualmente pari a 5.164.569 euro (compresi coloro che presentano cause di esclusione dagli stessi) a prescindere che applichino o meno gli ISA;
– partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale (quindi società di persone di cui all’art. 5 TUIR o srl “trasparenti” ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR), aventi i requisiti per beneficiare della proroga;
– applicano il regime forfetario e/o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
– determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.
Come effettuare i versamenti
La parte più interessante della risoluzione è quella dedicata ai risvolti operativi.
Infatti, come fa notare l’Agenzia delle entrate, slittano i suddetti versamenti “in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 7 dicembre 2001”.
Il riferimento al suddetto art. 17 ha importanti conseguenze, in quanto, esclude categoricamente la possibilità di effettuare il versamento nei successivi 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,4%.
Inoltre, poiché la norma si riferisce a tutti i versamenti che cadono nel periodo 30 giugno-31 agosto, è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
– versamento dell’intero importo entro il 15 settembre;
– versamento, dell’intero importo, in rate mensili, di cui la prima, senza interessi, da versare entro il 15 settembre, e le successive con interesse annuo del 4% (anche in questo caso con rateizzazione da completare entro novembre);
– versamento, fino al 15 settembre, di un importo (anche in più tranche) a libera scelta e versamento della differenza, in unica soluzione entro il 15 settembre oppure rateizzazione (da terminare a novembre) con l’applicazione dell’interesse annuo nella misura del 4%;
– versamento rispettando i piani di rateizzazione originari (a partire dal 30 giugno o dal 30 luglio con maggiorazione dello 0,4%): in questo caso, però, per le rate fino al 15 settembre non sono dovuti interessi, per cui, quelli eventualmente già versati vanno scomputati dalle rate successive al 15 settembre ed, inoltre, è necessario dare evidenza, nel modello F24, del numero di rata versata.
Come calcolare le rate e gli interessi
Nel caso di versamento rateizzato occorre procedere nel seguente modo:
a. per i soggetti titolari di partita IVA:
1) entro il 15 settembre 2021 la prima rata, senza interessi;
2) entro il 16 settembre 2021 la seconda rata, con interessi dello 0,01%;
3) entro il 18 ottobre 2021 la terza rata, con interessi dello 0,34%;
4) entro il 16 novembre 2021 la quarta rata, con interessi dello 0,67%.
b. per i soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del D.P.R. n. 917/1986:
1) entro il 15 settembre 2021, la prima rata, senza interessi;
2) entro il 30 settembre 2021, la seconda rata, con interessi dello 0,17%;
3) entro il 2 novembre 2021, la terza rata, con interessi dello 0,50%;
4) entro il 30 novembre 2021, la quarta rata, con interessi dello 0,83%.
Come rateizzare le imposte in scadenza al 15 Settembre ultima modifica: 2021-08-12T06:06:00+02:00 da