L’art. 49 D.Lgs. 231/2007 vieta il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento è pari o superiore al limite previsto dalla normativa vigente. Dal 6.12.2011 il limite era stato individuato in 1.000 euro, innalzato poi a 3.000 euro dal 1.01.2016. Tale limite ridotto aveva creato non pochi problemi nel settore del turismo per cui il legislatore, con l’art. 3 D.L. 2.03.2012, n. 16, aveva introdotto facilitazioni a favore dei soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio e assimilati e agenzie di viaggio e turismo. Tale decreto aveva elevato il limite a 15.000 euro. L’art. 8, c. 15 D.Lgs. 90/2017 lo aveva ridotto a 10.000 euro; dal 1.01.2019 con la legge di Bilancio, il limite è riportato a 15.000 euro.
I soggetti che possono incassare cifre in contanti fino al limite di 15.000 euro sono commercianti al minuto con locali aperti al pubblico, soggetti che esercitano le prestazioni di trasporto di persone, prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e agenzie di viaggio e turismo. Gli acquisti di beni e servizi legati al turismo devono essere effettuati da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana. Fino al 31.12.2018 erano esclusi dalla deroga i cittadini residenti nell’Unione Europea e nello spazio economico europeo; con l’approvazione della legge di Bilancio 2019 anche questi ultimi soggetti possono beneficiare della deroga.
Il soggetto che vuole godere di questa facilitazione deve:
– inviare preventivamente in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante. La comunicazione, reperibile sul sito dell’Agenzia, deve contenere: dati anagrafici del richiedente; dichiarazione di voler aderire alla disciplina di deroga e l’impegno ad effettuare gli adempienti previsti dalla normativa; dati relativi al conto corrente dove far confluire gli incassi soggetti a deroga;
– all’atto dell’effettuazione dell’operazione, deve acquisire fotocopia del passaporto del turista;
– deve acquisire autocertificazione del cliente che attesti di non essere cittadino italiano e di avere la residenza fuori dal territorio dello Stato Italiano;
– nel primo giorno lavorativo immediatamente successivo all’operazione, versare il denaro contante incassato in deroga allo sportello bancario indicato nella comunicazione, allegando la ricevuta dell’invio telematico.
Tali operazioni, inoltre, vanno comunicate all’Agenzia delle Entrate negli stessi termini e con le medesime modalità tecniche stabilite per lo spesometro.
Limite al trasferimento del contante
Limite al trasferimento del contante ultima modifica: 2019-03-13T06:05:21+01:00 da