Dal prossimo 1^gennaio 2019, parallelamente all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, entrera’ in vigore un nuovo adempimento comunicativo in capo agli operatori Iva residenti, consistenti nella trasmissione telematica con periodicita’ mensile, dei dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intercorse con soggetti esteri.
La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente dai soggetti passivi residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, non comprendendo piu’ i soggetti meramente identificati ai fini Iva. Ne consegue che i soggetti esteri che si siano identificati o che abbiano nominato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato ex art.17 del DPR.633/72, potranno continuare ad emettere fatture cartacee e non saranno obbligati a trasmettere i dati delle operazioni “verso e da soggetti non stabiliti”. Quindi tali soggetti, scomparendo dal 1^gennaio 2019 lo spesometro e non sussistendo l’obbligo di effettuare le la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, risulterebbero esclusi da adempimenti comunicativi in relazione ai dati delle fatture emesse e ricevute.
La nuova Comunicazione delle operazioni transfrontaliere, c.d. esterometro, e’ facoltativa per tutte le operazioni per le quali e’ stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. Quindi se viene inviata la fattura elettronica emessa nei confronti del soggetto non residente attraverso la trasmissione al Sistema di Interscambio con le modalita’ previste le fatture elettroniche emesse nei confronti dei soggetti residenti, inserendo come codice destinatario ‘XXXXXXX”) e viene consegnata la copia analogica al cliente estero si e’ esonerati dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati attraverso la comunicazione delle operazioni transfrontaliere.
Nel caso che un soggetto passivo Iva nazionale emetta una fattura elettronica nei confronti di un soggetto non residente identificato ai fini Iva o di un rappresentante fiscale, nel campo “codice destinatario” dovra’ essere inserito il valore predefinito “0000000”e non quello composto da sette “X” che va indicato in caso di fattura emessa verso soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati in Italia.
Inoltre e’escluso dall’obbligo di trasmissione telematica delle operazioni transfrontaliere quelle per le quali sia emessa una bolletta doganale. Inoltre gli scambi commerciali che prevedono la formazione di bollette doganali non dovranno essere veicolati attraverso il Sistema di Interscambio sotto forma di fattura. Sono ricomprese nell’esclusione tutte le operazioni per le quali e’ presentata la dichiarazione doganale e dunque sia le importazioni che le esportazioni, poiche’ in entrambe le situazioni l’Amministrazione Finanziaria entra in possesso dei dati delle bollette doganali cosi’ come, per le altre operazioni, mediante il Sdi, acquisisce i dati delle e-fatture.