Detrazione per l’acquisto del box auto

Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali e’ possibile beneficiare della detrazione Irpef del 50% troviamo anche l’acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali previsto dall’art.16-bis, comma 1, Tuir.

In particolare l’agevolazione e’riconosciuta:

  • per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali gia’ realizzati dall’impresa costruttrice, solo per le spese imputabili alla loro realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.
  • per gli interventi di realizzazione di parcheggi, autorimesse o posti auto, anche a proprieta’ comune, purche’ vi sia un vincolo di pertinenzialita’ con una unita’immobiliare abitativa.

Per gli acquisti contemporanei di casa e box con un unico atto notarile, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.

Per usufruire della detrazione per l’acquisto del box auto, il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:

  • atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale risulti la pertinenzialita’
  • dichiarazione del costruttore, nella quale siano indicati i costi di costruzione
  • bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.

Con la circolare AdE 43/E/2016 sono stati forniti chiarimenti nei casi in cui il pagamento non sia stato disposto mediante bonifico bancario o postale, o vi sia stata, per errore, un’anomalia nella compilazione del bonifico. In tale situazione si puo’ ugualmente usufruire della detrazione a condizione che:

  • nell’atto notarile siano indicate le somme ricevute dall’impresa  che ceduto il box pertinenziale
  • il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva  di atto notorio in cui attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilita’ dell’impresa.

 

Detrazione per l’acquisto del box auto ultima modifica: 2018-10-17T06:06:57+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

Commenta questo articolo