L’agevolazione prima casa consente di godere di ampie riduzioni delle imposte indirette dovuto all’atto di acquisto immobiliare. Se l’atto e’ imponibile Iva tale imposta e’ dovuta con l’aliquota del 4% in luogo di quella del 10% (dovuta per la cessione di immobili classificati in categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9, senza il beneficio) e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna, invece ove l’atto risulti soggetto a imposta di registro, questa si applica con l’aliquota del 2% ( con la misura minima di 1000 euro) e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 50 euro ciascuna.
Vi e’ la decadenza dal beneficio, con conseguente obbligo di corrispondere la differenza tra l’imposta pagata e quella dovuta in misura ordinaria, oltre a una sanzione del 30% dell’imposta non pagata, nel caso di alienazione dell’immobile agevolato prima del decorso di cinque anni dall’atto. La decadenza puo’ essere evitata acquistando un altro immobile da adibire ad abitazione entro un anno dalla rivendita della prima casa. Nel caso di perdita delle agevolazioni, l’Agenzia delle Entrate notifica al contribuente un avviso di liquidazione con il quale, appunto, comunica l’accertamento della decadenza per vendita infra-quinquennale e, per l’effetto, liquida la differenza di imposte dovute dall’inizio (Iva e imposte di registro, ipotecaria e catastale) e irroga la sanzione (riducibile in ipotesi di ravvedimento operoso).
Il termine di decadenza entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve notificare il predetto avviso e’ di tre anni ai sensi dell’art.76 DPR. n.131/1986, ma il termine triennale inizia a decorrere, non dalla data di vendita dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, ma dopo un anno dalla data di registrazione dell’atto di vendita.
Se ad esempio l’atto di vendita e’stato registrato nel luglio 2014, i termini a disposizione del Fisco sono scaduti a luglio 2018. Un eventuale avviso di liquidazione notificato tardivamente sarebbe illegittimo e nullo.
Inoltre e’stata introdotta un’estensione all’agevolazione prima casa secondo la quale puo’ usufruire delle agevolazioni prima casa anche chi possiede gia’ un immobile nello stesso Comune, a condizione che lo venda entro un anno dalla data dell’atto di acquisto del nuovo da destinare a prima casa.