Voluntary disclosure con sanzioni più basse per le annualità recenti

La nuova edizione della voluntary disclosure contiene una disposizione secondo cui il pagamento delle somme dovute in occasione della procedura produce i medesimi effetti degli articoli 5 quater e 5-quinquies, D.L. 167/1990 anche per l’ammontare delle sanzioni e “(…) anche in deroga all’articolo 3 del D.Lgs. 472/1997” (principio cd. del favor rei).

Ciò è quanto sancisce l’articolo 5-ocites, comma 1, lettera e) del D.L. 167/1990, così come introdotto dal decreto fiscale del dicembre scorso (n. 193/2016), convertito con modificazioni dalla L. 225/2016.

Tra le ragioni sottese alla scelta del legislatore di derogare al principio del favor rei vi è certamente l’esigenza di garantire l’equo trattamento dei contribuenti. Una simile circostanza, peraltro, è già stata osservata in occasione della prima edizione della procedura, quando, a fronte dell’entrata in vigore dei nuovi minimi edittali (anticipata dalla legge di Stabilità a partire dal 1° gennaio 2016) si era reso necessario debellare il rischio di eventuali disparità di trattamento all’interno della medesima procedura. Invero, considerato che la liquidazione delle istanze sarebbe avvenuta, nella maggior parte dei casi, nel corso del 2016, la scelta fu dettata principalmente da esigenze di gettito.

Allo stato attuale, come è dato rilevare dalle istruzioni di compilazione del modello di richiesta per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria pubblicate nella versione definitiva nel febbraio scorso, l’Agenzia delle Entrate è ferma nel ritenere che “le sanzioni sono calcolate in base alle misure vigenti fino al 31 dicembre 2015, non applicandosi alla procedura di collaborazione volontaria le nuove misure sanzionatorie”. Così, ad esempio, per quanto concerne le violazioni per infedele dichiarazione commesse sino al 30 settembre 2016, dovrebbero continuare ad essere applicate le sanzioni dal 100 al 200% per cento e non quelle più favorevoli oggi in vigore (dal 90 al 180%).

Tale indicazione fornita dall’Amministrazione finanziaria, tuttavia, non convince pienamente.

In primo luogo, in base al tenore letterale della disposizione appena richiamata, si potrebbe argomentare che la deroga al principio del favor rei in relazione all’applicazione dei nuovi minimi edittali possa investire esclusivamente l’ambito temporale coperto dall’articolo 5-quater (a cui la stessa fa rinvio) vale a dire le “violazioni commesse sino al 30 settembre 2014” (periodo d’imposta 2013), lasciando spazio all’applicazione delle nuove sanzioni più favorevoli per le annualità successive (i.e. 2014 e 2015) non definibili in occasione della prima edizione della voluntary disclosure.

Una simile interpretazione appare coerente altresì a livello sistematico se si pensa che la maggior parte dei contribuenti che ha aderito alla prima edizione della voluntary disclosure, nelle more del perfezionamento della procedura, non aveva indicato nella propria dichiarazione dei redditi 2014 (per le procedure più longeve anche in quelle relative al periodo 2015) le attività estere nonché i relativi proventi oggetto di emersione, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso una volta perfezionata la procedura e determinando le sanzioni secondo i nuovi minimi edittali oggi più favorevoli.

La tesi qui discussa, inoltre, non andrebbe ad infrangersi neppure con l’obiettivo di garantire l’equo trattamento dei contribuenti – teso ad evitare di favorire coloro che si sono attivati in ritardo rispetto ai contribuenti più diligenti che hanno prestato adesione alla voluntary 1.0 – giacché lo stesso risulta ampiamente garantito, da un lato, mediante la proroga dei termini di prescrizione delle annualità oggetto della voluntary 1.0 al 31 dicembre 2018 prevista nell’articolo-5-octies, comma 1 lettera b) del D.L.167/1990 e dall’altro con il mantenimento dei minimi edittali ante riforma”, in deroga al principio del favor rei, purché limitato alle violazioni commesse sino al periodo d’imposta 2013.

Ne consegue che i contribuenti i quali intendono avvalersi della voluntary disclosure 2.0, per le violazioni in tema di imposte dirette commesse in relazione alle annualità 2014 e 2015, dovrebbero poter determinare le relative sanzioni secondo i nuovi minimi edittali in virtù del principio del favor rei, con evidenti benefici sul costo complessivo della procedura.

A tal riguardo, è auspicabile che l’Agenzia delle Entrate torni ad affrontare la questione in una prossima circolare.

Voluntary disclosure con sanzioni più basse per le annualità recenti ultima modifica: 2017-04-13T06:01:05+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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