Comunicazione dati Iva 2016

Il 2016 è l’ultimo anno per la comunicazione dati Iva in quanto l’art. 8-bis del D.l. 192/2014 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha differito al 2017 (al posto del 2016, come previsto dalla Legge di Stabilità 2015, art. 1 comma 641 L. 190/2014) l’abrogazione della presentazione della Comunicazione dati Iva e l’obbligo generalizzato di presentazione della dichiarazione Iva autonoma entro febbraio.Per capire la logica della modifica effettuata dal legislatore occorre ricordare che, attualmente, la dichiarazione Iva può essere presentata con l’Unico (c.d. dichiarazione unificata) oppure autonomamente entro febbraio. Se la dichiarazione è inviata entro febbraio si è esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione dati Iva.

Sono tenuti all’adempimento tutti i titolari di partita Iva, tranne:
  • I contribuenti che nel 2015:
    • hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72;
    • sono dispensati dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 e hanno effettuato soltanto operazioni esenti;ancorché siano tenuti alla presentazione del mod. IVA 2016 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72. Non sono esonerati i soggetti che hanno registrato operazioni intraUE ex art. 48, comma 2, DL n. 331/93 ovvero che hanno effettuato acquisti per i quali l’IVA è dovuta dall’acquirente (ad esempio, acquisti di oro e argento puro, rottami, ecc.);
  • I produttori agricoli che nel 2015 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 Euro, quindi in regime di esonero ex art. 34 comma 6 del D.p.r. 633/72;
  • gli esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6 e che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e che nel 2015 non hanno esercitato altra attività rilevante ai fini IVA;
  • I soggetti passivi UE che nel 2015 nell’ipotesi ex art. 44, comma 3, secondo periodo, DL n. 331/93, hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’IVA;
  • I soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991 (regime speciale delle associazioni sportive dilettantistiche) esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • I soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
  • I soggetti di cui all’art. 74 del TUIR, ossia:
    • gli organi e le amministrazioni dello Stato;
    • i comuni;
    • i consorzi tra enti locali;
    • le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi;
    • le comunità montane;
    • le province e le regioni;
    • gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
    • gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;
  • I soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  • Le persone fisiche che nel 2015 hanno avuto un volume d’affari ≤ 25.000 Euro anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale;
  • I contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi ex art. 27 commi 1 e 2 del DL n. 98/2011;
  • I contribuenti che si avvalgono del regime forfetario ex art. 1 commi 54-89 L. 190/2014;
  • I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 29.02.2016.
Per la presentazione della comunicazione dati Iva è necessario utilizzare la modalità telematica, direttamente o tramite intermediario. È esclusa, pertanto, ogni altra modalità di presentazione. Le comunicazioni inviate entro la scadenza, ma scartate dal sistema telematico, si considerano comunque tempestive se ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi.
Comunicazione dati Iva 2016 ultima modifica: 2016-01-29T06:58:39+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo