In relazione ai limiti per l’utilizzo alla contabilità semplificata, per i soggetti che iniziano l’attività l’applicazione del regime si basa su valutazioni previsionali, mentre per quelli che sono già in attività la verifica si fonda su dati storici. Per quanto concerne gli esercenti arti e professioni, il regime di contabilità semplificata costituisce il regime contabile “naturale” che s’intende adottato in assenza di diverse opzioni.
Per quanto riguarda le imprese, invece, occorre distinguere:
– i soggetti che devono applicare obbligatoriamente il regime contabile ordinario in base alla propria natura giuridica, indipendentemente dal volume di ricavi conseguito (spa, srl, sapa, cooperative mutue assicuratrici, enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, stabili organizzazioni di società ed enti non residenti nel territorio dello Stato, trust, associazioni non riconosciute, consorzi e altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi con oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali);
– i soggetti diversi da quelli sopra indicati che possono utilizzare il regime di contabilità semplificata solo se i ricavi conseguiti nel periodo sono inferiori a determinate soglie.
In particolare, se, in una certa annualità, detti ricavi sono:
– non superiori a 400.000 euro (per imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi), oppure a 700.000 euro (per imprese esercenti altre attività) è “naturalmente” applicabile il regime contabile semplificato dall’anno successivo, ferma comunque la possibilità di optare per il regime ordinario;
– superiori ai predetti limiti, dev’essere applicato dall’anno successivo il regime contabile ordinario.
I predetti limiti per l’accesso alla contabilità semplificata:
– sono determinati tenendo conto dell’ammontare dei ricavi previsti dagli artt.57 e 85 del TUIR, computati in base al principio di competenza, a differenza dei medesimi limiti previsti ai fini della liquidazione trimestrale dell’IVA (art.7 del DPR 14 ottobre 1999 n. 542) che vanno valutati tenendo conto del volume d’affari ai fini dell’imposta (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 80/2001 e ris. n. 15/2012);
– non si considerano superati per effetto della maggior somma derivante da adeguamento agli studi di settore o ai parametri contabili (circ. Agenzia delle Entrate n. 54/2001, § 13);
– sono ragguagliabili ad anno.
Per i soggetti che svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, il computo dei predetti limiti varia a seconda che il soggetto abbia, o meno, tenuto una distinta annotazione dei ricavi per ogni attività (il riferimento alla “distinta annotazione dei ricavi” non coincide con la tenuta di una contabilità separata, essendo sufficiente l’annotazione dei ricavi secondo modalità tali da garantire la loro attribuzione a un’attività piuttosto che ad altra):
– se è tenuta una distinta annotazione dei ricavi, si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente dalla quale, cioè, sono conseguiti i maggiori ricavi nel periodo d’imposta;
– in mancanza, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi e, ai fini dell’individuazione del regime contabile, rileva il limite di 700.000 euro.
Nell’ipotesi di annotazione distinta dei ricavi, la risoluzione n. 293/2007 aveva indicato la necessità di verificare ulteriormente se l’ammontare complessivo dei ricavi realizzati tramite tutte le attività svolte superi il limite massimo di 700.000 euro: in caso positivo, l’accesso al regime di contabilità semplificata sarebbe comunque precluso in quanto la ratio sottesa all’art.18 del DPR 600/73 “è quella di consentire la tenuta della contabilità semplificata soltanto alle imprese minori, ossia a quelle imprese che hanno un ammontare di ricavi limitato”.
Al riguardo, va precisato che detto chiarimento non trova espressa conferma nel testo dell’art. 18 del DPR 600/73. Criticamente, una parte della dottrina ha osservato come tale posizione sia stata mutuata dalla C.M. 10 febbraio 92 n. 7 (parte n. 4) in relazione alla possibilità di effettuare le liquidazioni IVA trimestralmente in caso di annotazione separata dei corrispettivi; peraltro, se il chiarimento poteva ritenersi giustificato per le liquidazioni trimestrali in assenza di un’esplicita indicazione nella norma di riferimento, analogo giudizio – ritiene la predetta dottrina – non può valere per l’art. 18 del DPR 600/73, che individua espressamente le modalità per l’applicazione della contabilità semplificata in caso di esercizio contemporaneo di più attività per cui è tenuta annotazione separata dei ricavi.